A cura di Ezio Bonanni (Avvocato)
Il Legislatore (art. 247 D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81) con “il termine amianto (designa) … i seguenti silicati fibrosi:
L’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4 ,
La grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5
L’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5
Il crisotilo, n. CAS 12001-29-5
La crocidolite, n. CAS 12001-28-4
La tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6 “.
I silicati (finemente) fibrosi, con struttura microcristallina di magnesio, ferro, calcio e sodio, in natura non sono solo sei (contrariamente al declinato normativo), ma circa quattrocento, e vengono individuati, in via generale, con il termine amianto (amiantos), e cioè incorruttibile, che è sinonimo di asbesto (asbestos) e cioè inestinguibile, attraverso la identificazione delle qualità chimico-fisiche, già conosciute nell’antichità.
Nel passato se n’è fatto un uso indiscriminato, nonostante già negli anni ’30, il Prof. Vigliani ne dimostrava la pericolosità per l’uomo, fino a condurre al riconoscimento dell’asbestosi come malattia professionale, con relativo indennizzo, con Legge n°455/43.
Sembrava un tiro beffardo della storia: mentre uomini e donne si fronteggiavano in tutti i teatri di guerra, tra lutti e tragedie, ed indicibili distruzioni, il legislatore italiano trovava il tempo di costituire una rendita per i lavoratori malati di asbestosi.
L’amianto veniva utilizzato marginalmente, e negli anni a seguire, pur dopo la disposizione costituzionale di cui all’art. 32 (protezione della salute, come diritto del singolo ed interesse della collettività) venne utilizzato sempre di più, in tutti i settori, in quanto economicamente conveniente.
L’idea di massimizzare il profitto prevaleva sulla vita umana!
Nelle fabbriche, nei mezzi di trasporto, nelle attività e luoghi di vita, fino agli aerei, alle navi ed ai treni, perfino nelle culle e nelle tende di teatro.
Questo killer si è insinuato, con costi altissimi in termini di vite umane e paradossalmente quelle costruzioni, quelle fabbriche, dette della morte, non avevano più alcun valore commerciale, anzi con costi enormi per la bonifica, da aggiungere a quelli sociali e quelli economici per le cure mediche.
Nel tempo, lo stato consapevole del rischio morbigeno indotto dalla presenza di amianto, non solo era inadempiente degli obblighi costituzionali, ma arrivava a violare le norme di diritto internazionale (art. 2 e 8 CEDU), fino al non recepimento delle direttive comunitarie.
Con la Direttiva n°477/83/CEE, avente ad oggetto la “protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”, sono state emanate norme specifiche di tutela dei lavoratori dal pericoloso cancerogeno.
In particolare era stato vietato l’uso dell’amianto a spruzzo, ed erano stati imposti i limiti di soglia: e poiché il rischio è proporzionale all’esposizione, per durata ed intensità, evidentemente l’inadempimento degli obblighi comunitari, come pure dell’efficace rispetto della normativa interna, che pure sussisteva (e per il quale lo Stato si sarebbe dovuto impegnare), basti qui richiamare la norma di cui all’art. 21, D.P.R. n°303/56, circa l’aspirazione delle polveri, e di cui all’art. 387, D.P.R. n°547/55, circa l’obbligo di protezione con maschere filtranti, in combinato disposto con l’art. 32 della Costituzione, costituisce inadempimento di contratto sociale, e/o fatto antigiuridico, fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c.).
Tuttavia, al fine di favorire i gruppi industriali dell’amianto, lo stato non recepiva tempestivamente la direttiva e ne seguiva l’inizio di una procedura di infrazione (n°240/89) che veniva definita con sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13.12.1990, con la quale la Repubblica Italiana veniva condannata, ed altre condanne ne seguirono, una delle ultime, quella relativa all’inadempimento della direttiva, pure attinente alla sicurezza sul lavoro, n°391/89 CEE, con sentenza depositata in data 15.11.2001, a definizione della procedura di infrazione n°49/00.
Recentemente, nel processo Eternit, è stata accolta l’istanza di chiamata in causa dello Stato come responsabile civile, e tutt’oggi, in fondo vittime dell’amianto, pure istituito con l’art. 1, commi 241/246 della Legge 244/2007, e che costituiscono la fonte specifica della responsabilità solidale dello Stato per il fatto degli imputati, la fonte del rispondere di fatti altrui, non è operativo per mancanza del decreto di attuazione.
Tutte le vittime di tutta Italia, e non soltanto quelle della fabbrica della morte Eternit, non possono accedere a somme già stanziate per mancanza del regolamento di attuazione della legge che istituisce in fondo.
Il termine per emanarlo era di 3 mesi, ma sono passati oltre 2 anni, e non se n’è fatto nulla: e le vittime ancora attendono…
Con Decreto Legislativo n°277/91, finalmente, è stata recepita la direttiva comunitaria n°477/83, e con la legge n°257/92 è stata vietata la estrazione, produzione e commercializzazione del pericoloso minerale, ed erano stati riconosciuti dei benefici contributivi, che poi sono dei risarcimenti, in favore di lavoratori esposti, che per ciò stesso hanno minori aspettative di vita ed il rischio incombente di contrarre patologie che portano alla morte nel volgere di qualche mese.
Ma questi risarcimenti contributivi di cui all’art. 13, commi 7 e 8, Legge n°257/92, sono anch’essi rimasti sulla carta, tranne rare eccezioni, fino ad ulteriori iniziative di regressione e limitazione.
Non possiamo che affermare “lo Stato chieda scusa ai morti d’amianto”.
Sono pendenti procedimenti innanzi la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo e ricorsi presso la Commissione Europea.
C’è da auspicare una inversione di tendenza…almeno si spera.
L’importante è non arrendersi, nella ricerca della verità e della giustizia, che è anche dignità e libertà.
Roma, 20.01.2010
Avv. Ezio Bonanni