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ORIGINI STORICHE E ORIZZONTI GIURIDICI DELLO SCHIAVISMO MODERNO

mercoledì 15th, Settembre 2010 / 11:29 Written by
in Saggi

di Denise Farinato e Tania Emanuela Beretta
GIUSTIFICAZIONI ETICO-SOCIALI: TRA FILOSOFIA E RELIGIONE.
Ogni uomo nasce dallo stesso seme, gode dello stesso cielo e vive, respira e muore nello stesso modo” (Seneca, dall’Epistola 47 a Lucilio).
Perché il forte deve servire il debole? Perché i molti devono servire i pochi? Noi guardiamo le loro bestie e strappiamo il vitello insanguinato dal ventre della vacche, ma non per unirlo alle nostre greggi. Noi costruiamo lorio le case, ma non vi possiamo abitare. Dobbiamo batterci in battaglia ma nell’interesse di altri… Ora aspiravano con nostalgia alla giustizia perduta, all’età di Saturno, un’età che non conosceva padroni e schiavi ma uguali diritti e buona volontà“. (Tratto da: “I Gladiatori” di A. Koestler).
ll concetto di schiavitù ha al centro l’idea di una diversa dignità tra individui: lo schiavo è in uno stato tale di soggezione rispetto al padrone (legittimo) da venirne considerato mera cosa, una proprietà.
E’ un fenomeno di origine tanto remota e tanto radicata nella nostra società da apparirne in qualche modo quasi il fondamento, per quanto pesante sia da accettare questa eredità. Ma alla luce dei fatti c’è da chiedersi davvero se questa sia solo un’eredità scomoda o un’ancora più scomoda pratica attuale, su cui troppo spesso cala il silenzio.
La schiavitù era ampiamente praticata ed accettata nella gran parte delle civiltà antiche, ed era regolata da leggi e consuetudini economica. Ma dove la pratica dello schiavismo civiltà, quella romana ha rappresentato il culmine delle società schiaviste, nelle quali il lavoro degli schiavi rappresentava una componente essenziale dell’economia: uno dei più importanti frutti delle guerre di conquista, per i Romani, era l’acquisizione di nuovi schiavi. Anche l’antica Grecia basava gran parte della sua economia sugli schiavi, tanto è vero che ad Atene per lunghi periodi ci sono stati più schiavi che uomini liberi. I filosofi si sono spesso occupati del fenomeno dello schiavismo, per lo più considerandolo naturale e utile per entrambi i soggetti: padrone e schiavo.
La prima giustificazione la troviamo in Aristotele che addirittura fa dello schiavismo una delle naturali divisioni della società, tanto quanto quella tra maschi e femmine, alla base stessa della sopravvivenza della specie per il semplice fatto che da una cooperazione da chi è atto al comando e da chi è atto a farsi comandare tutti avrebbero tratto benefici pratici: questa unione sarebbe stata per il filosofo “ciò per cui entrambi possono sopravvivere”. S. Tommaso riprendeva il concetto spostando l’attenzione dalla condizione naturale all’utilità che dalla situazione entrambi ne avrebbero tratto. Non deve stupire la sua appartenenza alla fede cristiana: il concetto di schiavitù difatti era diventato inutile, e cosi facendo anche la sua aperta condanna. A dire il vero S. Tommaso collocava i salariati tra ” i miseri e la gente sozza”, convinto che il desiderio di andare oltre la propria condizione fosse illecito, contro il Signore stesso.
Non era importante lo status, ma la fede, che rendeva tutti “liberti nel Signore” ( I Cor. VI I, 21-22 ), dunque facenti parte di un unico corpo. S. Paolo, nella Prima lettera a Timoteo incita a sua volta gli schiavi a non ribellarsi alla propria condizione, ma a servire con gioia i propri padroni cristiani.
In generale la patristica non condanna affatto la schiavitù, ma ne legittima l’esistenza come forma di punizione dei peccati: il corpo apparteneva per diritto al padrone, e l’anima a Dio, perché sua creatura.
In generale l’atteggiamento della Chiesa verso il fenomeno dello schiavismo fu generalmente di incitamento, e anzi quando i servi della gleba tentarono di ribellarsi per le pesanti condizioni cui erano sottoposti S. Ambrogio li richiamò all’ordine. Più in generale la dottrina cristiana non vedeva con favore l’idea di un automiglioramento dell’uomo, ma piuttosto incitava a non ribellarsi alla condizione attuale perché data e voluta da Dio. Un pallido cambiamento negli atteggiamenti della Chiesa si ebbe solo quando si iniziò a proibire l’asservimento dei nativi americani; non si riteneva però esistessero ragioni per proibire che fossero adibiti ai lavori forzati in miniera. Nemmeno i protestanti ritenevano sbagliato il concetto di disuguaglianza alla base dell’idea moderna di schiavismo: soprattutto i calvinisti vedevano nella diversa dignità umana un segno di favore o sfavore divino e pertanto arrivarono non solo a ritenerla base della propria società, ma ancora di più si spinsero fino a teorizzarne la bellezza. La conseguenza fu un trattamento insopportabile per gli schiavi e una legislazione a dir poco feroce.
Tornando indietro nel tempo nel mondo antico l’unica voce difforme si leverà solo dagli stoici, che condannarono la schiavitù in tutto e per tutto, identificando nella mancanza di autoderminazione uno status morale deprecabile di schiavitù, percepibile come malvagio e altrettanto malvagio era lo status giuridico consistente nella soggezione e nella compera. [“Solo il sapiente è libero e i malvagi sono schiavi: giacché la libertà non è che l’autodeterminazione e la schiavitù è l’assenza di autodeterminazione”].
Discostandosi ampiamente dal diritto romano, che basava la stessa economia sullo schiavismo, gli stoici portavano avanti un concetto di uguale dignità schiavo-padrone, e uguale sottoposizione ai capricci del fato (Seneca). Plinio il Vecchio, aderente alla medesima scuola, dichiarava l’uguaglianza di tutti gli uomini, ma giustificava lo schiavismo sulla base della distinzione tra ius gentium e ius naturale: Il primo avrebbe ammesso come prassi generale e diritto la schiavitù, nonostante la condanna del secondo.
Hegel nella Fenomenologia dello spirito ritiene che il padrone sia lo spirito dello schiavo, la sua autocoscienza e il servo lo strumento che consente al padrone di godere dell’oggetto. Lo schiavo godrà dell’oggetto indirettamente, tramite il padrone e il padrone parteciperà all’elaborazione dell’oggetto tramite lo schiavo. Si può pensare che l’illuminismo abbia dato una chiave di volta alla questione del predominio di una razza su un’altra, ma un’analisi accurata dimostra ben altro: Voltaire, padre della democrazia occidentale, trovava perfettamente naturale investire i proventi dei propri libri in compagnie che commerciavano con la tratta degli schiavi. Assieme a Diderot, e D’Alembert rifiutava l’idea di un progenitore comune tra bianchi e neri.
Il punto d’arrivo dello schiavismo occidentale moderno prende le mosse dal famosissimo e dibattuto libro “L’origine della specie” di Charles Darwin pubblicato nel 1859.
I sostenitori del razzismo scientifico difatti troveranno una valida conferma nelle teorie della selezione naturale, sopravvivenza del più adatto e nel concetto di “razza favorita”. Cambia totalmente il concetto che soggiace alla giustificazione della schiavitù: da un rapporto prettamente giuridico, dovuto per lo più a campagne militari o a debiti insoluti e soggetto alla possibilità dello schiavo di riscattarsi, si passa alla giustificazione scientifica di una diversa dignità umana legata al luogo di nascita e al colore della pelle. Si passa, insomma, per il tramite del c.d. “darwinismo sociale” a una vera e propria giustificazione del predominio assoluto dell’uomo sull’uomo in cui appariva perfettamente naturale e logico l’abuso dei bianchi occidentali sui popoli che andavano via via
colonizzando. Questo giustificò la segregazione e lo stesso sviluppo degli USA, sulla pelle non solo degli schiavi di colore, ma anche dei nativi. L’antropologo illuminista Edward Tyson parla di “anello mancante” tra scimmia e uomo riferendosi a neri e pigmei. Arthur De Gobineau in ” Saggio sulla disuguaglianza delle razza umane” teorizza che sia la purezza della razza a determinare la capacità di sopravvivenza e di dominio sulle popolazioni inferiori; Rosemberg riprese il concetto, assieme agli assertori dell’eugenetica. E mentre negli USA la segregazione razziale, dopo la schiavitù, furono lo sbocco del “darwinismo sociale” e dell’estremizzazione delle teorie liberiste, in Europa fu il fondamento dell’olocausto stesso.
PROSPETTIVA STORICA DELLA SCHIAVITU’
L’origine di questa pratica è tanto antica quanto radicata nella nostra società perché ne determina il fondamento: nasce lo Stato e si definisce con la divisione del lavoro. Il fenomeno si lega sia alle guerre sia alla stessa proprietà privata: oltre ai prigionieri di guerra erano i debitori insolventi a venire ridotti in schiavitù. L’obbligo del padrone verso lo schiavo era perlopiù di fornire il minimo indispensabile alla sopravvivenza, riservando il resto alla sua bontà d’animo.
I primi a lasciare traccia della pratica furono i Sumeri, che rappresentando gli schiavi negli ideogrammi come stranieri evidenziavano come fonte principale i prigionieri di guerra.

Nel codice di Hammurrabi babilonese si enumeravano diverse fonti di schiavitù: prigionieri di guerra, debitori insolventi, comperati e nati schiavi. Essi potevano commerciare, sposarsi anche con donne libere e possedere beni, benché non fossero qualificati come uomini, a differenza del codice ittita. Lo schiavo inoltre, in Babilonia e in tutto il mondo semitico poteva liberarsi tramite la manomissione, l’adozione o il riscatto. La società ebraica appariva a sua volta magnanima con gli schiavi, difatti il padrone che uccideva lo schiavo (analogamente in Egitto, fino alle guerre espansionistiche della XVIII dinastia) era punito. Inoltre era stabilito un termine per il riscatto: dopo sette anni se ebreo lo schiavo per debiti, mentre anche lo straniero doveva essere liberato qualora fosse stato reso inabile al lavoro per maltrattamenti. Nella Grecia antica la schiavitù era il fondamento dell’economia prevalentemente agricolo-pastorale. Il commercio di schiavi era particolarmente fiorente attorno ai sec. VIII-VI a.C. grazie anche alla diffusione della moneta nei traffici, ed erano per lo più “barbaroi”, cioè stranieri. Solone, nel 594 a.C. con la riforma detta seisachteia (Aristotele, “scuotimento di pesi”) liberò tutti gli ectemoroi (contadini ridotti in una condizione assimilabile a quella dei servi della gleba medievali) ponendo formalmente fine alla servitù per debiti. Nella polis tuttavia la condizione dello schiavo non era del tutto intollerabile: poteva anche lavorare in proprio, versando al padrone una parte dei profitti; gli schiavi che esercitavano il commercio o ricoprivano incarichi amministrativi avevano anche privilegi particolari come la possibilità di agire in tribunale; sebbene il potere direttivo e disciplinare fosse rimesso al padrone occorreva l’autorizzazione per ucciderlo e in generale era punito l’eccesso di pena; era riconosciuto sì, come oggetto di diritti altrui e non soggetto di diritti propri, ma era necessario che gli si venisse garantito un sostentamento sufficiente e necessario perché potesse essere rispettato come persona.
La condizione dello schiavo mutò completamente a Roma. Adibiti per lo più alla coltivazione dei latifondi gli schiavi erano venduti in massa (nel mercato pubblico di Delo in un solo giorno si poteva arrivare a venderne fino a 10.000) e dunque il trattamento non era certo dei migliori. Si aggiunga che il padrone non aveva alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, piuttosto il sostentamento era una tradizione, se non una mera considerazione utilitaristica. A ciò faceva eccezione lo schiavo che veniva reso tale per debiti insoluti (nexum): costui, tenuto in ceppi presso la dimora del creditore, doveva ricevere una pagnotta di farro e una brocca d’acqua al giorno. Per il resto il padrone aveva diritto di vita e di morte sullo schiavo, come d’altronde su ogni persona sottoposta alla potestas del patres familias, in un’accezione fortemente competitiva e aggressiva dei rapporti umani com’era tipica nel mondo romano (la stessa omosessualità passiva era condannata e impediva al “rammollito” di stare in giudizio, al pari delle donne).
La principale fonte degli schiavi erano le guerre di conquista, ma non solo: si praticava l’allevamento di bambini abbandonati ed era uso concedere benefici agli schiavi che avessero procreato, generando altri schiavi.
Due pesanti rivolte servili esplosero a Roma, a testimonianza delle dure condizioni di vita degli schiavi: nel 136-132 a.C. furono capeggiati da Enno, nel 72-70 a.C. dal più noto Spartaco.
Chi tuttavia avesse dimostrato doti particolari poteva essere impiegato come segretario, pedagogo, amanuense e spesso a costoro veniva consentito di tenere un peculio privato, nonostante il principio che tutto ciò che lo schiavo acquistava entrava nelle proprietà del padrone (in realtà era un regime cui furono per lungo tempo sottoposti anche i filius familiae).
In età imperiale si concesse che lo schiavo venisse venduto ad un altro padrone, se trattato in maniera disumana, di essere venduto con la moglie se sposato e di ereditare. Permaneva la possibilità di destinare costoro ad una scuola per gladiatori, sancendo spesso una vera e propria condanna a morte.
Lo schiavo poteva essere liberato per riscatto, adozione o manomissione da parte del padrone, cosa che faceva acquisire all’ex schiavo uno status intermedio tra quello di cittadino e quello di uomo libero, ovverosia quello di “liberto”.
Con l’avvento del cristianesimo e poi dei popoli barbari la situazione non mutò minimamente. Dove mancavano tradizioni e leggi germaniche subentravano quelle del diritto romano, che lasciarono invariata la condizione servile non di esseri umani, ma di cose in mano al padrone. Le manomissioni erano favorite dalla Chiesa, ma solo per quanti fossero già battezzati o in procinto di esserlo; la parola slavo divenne sinonimo di servo, allorquando Ottone I vinse gli Slavi, riducendoli in schiavitù.
Durante il Medioevo si introdussero le nuove figure dei coloni e servi della gleba (villani), in una condizione non giuridicamente definibile come schiavi, e i servi veri e propri (servi, ancillae). I primi erano adibiti e costretti al lavoro nei campi, generazione dopo generazione, mentre gli schiavi servivano principalmente nelle case. Sebbene il diritto e la Chiesa tentasse di impedire l’uso di cristiani il divieto spesso non veniva osservato. Ci sono pervenuti alcuni provvedimenti dei comuni (come il Liber Paradisus Bolognese con cui nel 1256 si liberano schiavi e servi della gleba); tuttavia pare certa l’inefficacia al momento della loro osservanza e applicazione. Questo tipo di commercio era vietato ai cristiani, ma decisamente fiorente: principale centro nevralgico era la città di Verdun, da cui poi via Spagna gli schiavi arrivavano ai Paesi arabi, dove erano ampiamente utilizzati. Iniziano i primi accenni della tratta marittima degli schiavi, che esploderà poi con le scoperte geografiche che introdurranno l’età moderna.
Al fenomeno diedero inizio i Portoghesi, sin dai primi contatti con le popolazioni della Nuova Guinea. Risale al 1452 l’ordine di papa Niccolò V al re di Portogallo di ridurre in schiavitù tutti i musulmani d’Africa (giustificando cosi anche la tratta dei neri
ritenuti infedeli); il primo emporio di schiavi sorse comunque proprio a Lisbona. I musulmani restavano grandi concorrenti degli schiavisti europei: degli uomini catturati spesso se ne facevano eununchi da adibire al servizio negli harem. Le scoperte successive però, soprattutto quella delle Americhe, aprirono prospettive decisamente inaspettate per questo commercio: i Portoghesi riuscirono a strappare il mercato ai musulmani, arricchendosi anche grazie ai bisogni della Spagna per le colonie nel Nuovo Mondo. Gli schiavi neri erano più resistenti rispetto agli indigeni, fiaccati da alcolismo, influenza, vaiolo e stenti in miniera. Analogamente gli stessi Portoghesi usavano attingere dall’Africa nera per le piantagioni brasiliane (il bacino maggiore era la c.d. ” costa degli schiavi”, e in particolare dal Darfur). Il mercato si allargò oltre che agli spagnoli ad inglesi, francesi e olandesi con il benestare dei rispettivi sovrani che concedevano ai mercanti ricche royalties. I numeri degli schiavi impiegati è a dir poco altissimo (nel 1790 nelle Antille si stimano attorno al mezzo milione) e le condizioni di vita sicuramente brutali. Le navi negriere effettuavano i trasporti come se fossero state vere e proprie merci, contemplando perdite anche del 70%: erano letteralmente accatastati nelle stive e venivano fatti ballare per evitare le paralisi; dovevano venire rasati e denudati per evitare pidocchi, e lavati una volta la settimana con secchiate d’acqua; l’alimentazione era a base di riso e fave e acqua allungata col rhum per poterli stordire. Una volta a destinazione il tasso di mortalità poi era molto alto anche per i numerosissimi suicidi. Una grossa differenza tra le colonie inglesi e quelle francesi era che le prime, sotto la strettissima osservanza dei rigidi pastori puritani e calvinisti, comprendessero non solo il colonizzatore ma anche tutta la sua famiglia: questo alimentò notevolmente la segregazione razziale, fenomeno ancora problematico negli Stati Uniti.
I coloni francesi invece, raramente facevano lo stesso assumendo il meticciato come tratto qualificante. Si levarono molte voci contro lo schiavismo: alcuni illuministi come Colbert nel Code Noir riconosceva allo schiavo diritti personali e si esprimeva a favore del meticciato; Montesquieu invece era più radicale nel suo attacco; molte bolle papali si susseguirono nel tentativo di fermare questo tipo di commercio. Sebbene gli interessi economici fossero particolarmente forti nel 1780 venne introdotta la prima proposta di legge in Inghilterra per abolire la tratta dei neri: dopo sette volte in cui fu respinta venne finalmente approvata nel 1807. A Boston nel 1783 il Tribunale dichiarava illegale la schiavitù. In Europa simili eventi si succedettero, fino a portare alla totale abolizione nel Vecchio Continente di questa pratica. I primi ad abolirla nelle colonie furono gli Svedesi nel 1846, seguiti nel 1848 da Francesi e Danesi, Spagnoli nel 1870. Stati Uniti e Brasile furono gli ultimi, rispettivamente nel 1863 e 1888.
Di questo fenomeno si occuperà poi la Conferenza di Berlino nel 1885 e quella di Bruxelles cinque anni dopo. La prima Convenzione venne stesa nel 1919 a Saint – Germain, mentre nel 1926 la Società delle Nazioni deliberava la fine della schiavitù e della tratta.
Oltre ad altri casi storici documentati in Paesi arabi, africani e orientali la tratta nel Vecchio Mondo è davvero finita? E’ una delle vergogne del nostro passato, un capitolo da considerare chiuso o la realtà è diversa?
Limitandosi ad osservare il nostro Paese la risposta è sicuramente un no.

TRAFFICKING
Ciò che sui libri di storia è conosciuto come “tratta degli schiavi” oggi viene comunemente diviso in due tronconi: smuggling of migrants (contrabbando di migranti) e trafficking in human beings (tratta di persone). In entrambi i casi le vittime sono individui che, volontariamente o meno, vengono introdotti in una Paese straniero, indebitandosi ingentemente o promettendo altre remunerazioni. A fronte di questi obblighi le organizzazioni criminali spesso inseriscono l’individuo in circuiti di criminalità indotta con il pretesto di saldare il debito o sotto minaccia.
Il crimine di smuggling of migrants consiste ne “il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ossia l’attività volta a favorire l’entrata illegale di persone in uno stato di cui tali soggetti non sono cittadini o residenti abituali, al fine di ottenere direttamente o indirettamente un beneficio finanziario o di altra natura”. Il trafficking invece sarebbe cosi definito ( Protocollo sulla prevenzione, soppressione e repressione della tratta di esseri umani, in particolari di donne e bambini, art. 3 ) :”la tratta di esseri umani consiste nel reclutamento, trasporto, trasferimento, occultamento, o nel ricevimento di persone, attraverso la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità, o il dare o ricevere un compenso per ottenere il consenso di una persona che ha controllo su un’altra, con il presupposto di sottoporla a sfruttamento.”.
In cosa consiste dunque la differenza tra i due fenomeni?
Nel caso di smuggling la vittima è un soggetto che, versando in uno stato di povertà e degradazione, desidera raggiungere un Paese straniero e pertanto si affida ai contrabbandieri. I migranti sono quindi contrabbandati spontaneamente allo scopo di raggiungere il paese prescelto. Nel caso di trafficking invece non accade altrettanto: nelle migliori delle ipotesi, se c’è consenso, è dato senza la nozione del vero scopo del viaggio che si preparano ad affrontare e quindi subiscono il raggiro da parte dei trafficanti, potrebbero poi essere comprati da soggetti terzi o costretti a partire con la minaccia e la violenza. Inoltre nel caso di contrabbando di migranti i soggetti generalmente, una volta arrivati a destinazione e saldato il debito, interrompono ogni rapporto con i trafficanti; al contrario le vittime della tratta sono forzate a commettere reati e in generale il fine del viaggio è proprio lo sfruttamento della loro persona. Non è tuttavia esclusa una commistione tra i fenomeni allorquando una parte del viaggio sia pagata dai migranti con reati da commettere una volta giunti a destinazione. Una differenza fondamentale sta però nel fatto che lo smuggling è un reato transazionale, mentre il trafficking può non esserlo: può sussistere anche se la vittima resta nel medesimo paese ma raggiungendo una destinazione diversa da quella in cui si trova.
Il principale trattato che regola questo fenomeno è il Protocollo di Palermo (Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini; protocollo addizionale della Convenzione contro il Crimine Transnazionale Organizzato).
IL FENOMENO DEL NUOVO SCHIAVISMO: PANORAMA ITALIANO
L’Italia si trova in una posizione strategica per questi vergognosi traffici, che portano un afflusso allarmante di manodopera, prostitute, bambini destinati per lo più ai piccoli furti e all’accattonaggio. Un fenomeno più sommerso sono le donne incinte fatte arrivare per la vendita dei figli, il traffico di organi e la compravendita delle mogli. In ogni caso la nostra Penisola è una zona di transito per la tratta di esseri umani che coinvolge principalmente le rotte europee e nord africane.
Prostituzione
Il dossier “si tratta di schiave” della rivista “Piroga” il quale illustra senza mezzi termini la condizione delle numerose donne costrette a prostituirsi sui marciapiedi italiani. Un fenomeno che non conosce confini nazionali: dal Nord al Sud decine migliai
a di donne sono portate (quando non deportate) dai loro Paesi d’origine con l’inganno e con la violenza per destinarle a un commercio deplorevole ma estremamente redditizio. La provenienza è la più disparata e si divide equamente tra i vari Paesi in via di sviluppo o dell’ex Unione Sovietica. Spesso i trafficanti le rapiscono con la violenza, o le comprano dalle famiglie d’origine sfruttando le condizioni di povertà estrema in cui versano. Un’altra tecnica tuttavia è quella di offrire il pagamento anticipato per il passaporto e per il biglietto aereo, con la promessa magari di un lavoro dignitoso come badante o cameriera o addirittura di un matrimonio con relativa cittadinanza: il debito contratto finisce per schiacciarle completamente, diventando un ostacolo ulteriore alla loro possibilità di affrancarsi dai propri aguzzini.
Il trattamento che subiscono è dei più spietati: vengono talvolta stuprate, picchiate, drogate; molte delle prostitute nigeriane è stata oggetto di riti voodoo per assicurarsi la disposizione psicologica a lasciarsi sfruttare.
Il respingimento dei gommoni non ha certo fermato l’avanzata del fenomeno, ha solo cambiato i mezzi usati; dal gommone difatti si è passati all’aereo se non addirittura a piedi per quel che riguarda il confine con il Friuli – Venezia Giulia, o in autostrada per la rotta centro europea.
All’arrivo le condizioni di vita sono sempre le stesse, qualunque sia la lingua impiegata per descriverle: oltre il rimborso di un debito talvolta anche di 70 mila euro; devono versare una quota del loro guadagno (le nigeriane di solito a delle figure chiamate “madames” che possono essere tanto connazionali quanto italiane) e pagare l’affitto del marciapiedi e spesso dell’alloggio. I passaporti e i documenti sono loro ritirati; hanno paura delle istituzioni, perché un rimpatrio coatto vuol dire spesso il carcere da cui difficilmente potranno permettersi di uscire, mentre per alcune (soprattutto musulmane) c’è la lapidazione ad attenderle ; troppo spesso gli aguzzini in patria danno corso alle minacce di ritorsione sulle famiglie di queste povere sfortunate. A seguito di retate la reazione delle istituzioni è stata la detenzione nei Centri di Identificazione ed Espulsione e il rimpatrio coatto, senza dare corso alle richieste di asilo politico (quando e se inoltrate) e di aderire a programmi sociali per uscire dal circuito, nonostante il Protocollo di Palermo, sottoscritto dall’Italia, raccomandi di accordare un permesso di soggiorno alle vittime della prostituzione. Incuranti delle condizioni in cui sono tenute, ad alimentare e rendere redditizia questa fetta di commercio illecito sono senza ombra di dubbio i clienti che pagano spesso una cifra irrisoria per una prestazione, molto spesso non protetta (pratica che ha favorito la diffusione dell’AIDS tra le ragazze) e a cui talvolta non risparmiano di far seguire ulteriori abusi e violenze. La quota stimata si aggira attorno ai 9-10 milioni di persone che si rapportano alle donne sui marciapiedi come a merci da comprare. In Albania il commercio è tanto fiorente da essere addirittura arrivati ad una vera e propria vetrina delle ragazze per facilitarne la compravendita. Da Timsoara rumene e moldave, attirate da procacciatori locali finiscono all’Arizona Market di Brcko o a Novi Sad, dove si svolge un mercato delle schiave in cui le giovani sono spogliate, esibite e messe all’asta per un prezzo medio poco superiore ai 500 euro. Le vendite successive possono poi essere infinite e le intimidazioni sono spaventose (negli anni scorsi una prostituta venne ritrovata aperta da parte a parte e col volto pesantemente mutilato, per estrarre l’embrione di 3 mesi che portava in grembo, ma storie di questo genere riempiono pagine e pagine di cronaca nera).
La tenera età di alcune di loro (anche 13, 14 anni) è un problema che si somma al resto, perché spesso queste ragazze arrivano ad identificarsi con quello che fanno, esattamente come molti schiavi nelle colonie americane; l’arrivare ad avere una nozione di se solo ed esclusivamente come schiavi riduce drammaticamente la possibilità per loro di affrancarsi e arrivare a vivere una vita dignitosa.
Il giro d’affari che ruota attorno a queste ragazze è ingente non solo per i proventi della loro attività, ma anche per ciò che vi è collegato: si assiste al fenomeno dell’affitto di intere strade (ad esempio a Roma) per operare una spartizione tra bande, pagamento di documenti e pratiche burocratiche, vitto e alloggio, per non dire della droga con cui spesso sono tenute a bada.
Una recente operazione di polizia, portata avanti dai Carabinieri del Ros e dal comando provinciale di Viterbo ha evidenziato le connessioni del traffico di essere umani e quello di droga, con collegamenti tra network nigeriani e cartelli colombiani. Questi traffici trovano in Turchia una tappa centrale per lo smistamento della droga con cui spesso sono accompagnati i carichi di donne.
L’informazione è molto scarsa anche tra le ragazze stesse e la reazione delle istutizioni inadeguata: si è finiti difatti a colpevolizzare le ragazze (ben note sono le foto della prostituta nigeriana detenuta nel comando di polizia locale di Parma) piuttosto che i loro sfruttatori o gli utenti finali, i quali, per provvidenziale ignoranza o addirittura disinteresse, alimentano questo disumano fenomeno. La cura delle vittime e l’opportuna informazione circa i loro diritti e doveri restano affidati alle iniziative dell’associazionismo privato. Emblematico è il caso dell’associazione Regina Pacis, presieduta da Don Cesare Lodeserto. Il presbitero è stato condannato in diverse aule di Tribunale per simulazione di reato, violenza privata, lesioni aggravate ai danni di 17 ragazzi magrebini che tentearono di fuggire dal CPT gestito dall’associazione, e quindi di nuovo condannato per sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione, prima di venire mandato in missione in Moldavia da mons. Rupi, arcivescovo di Lecce. Inoltre è stato condannato al rimborso di un’ingente somma allo Stato per “maggiori prestazioni a favore degli immigrati rispetto a quelle effettivamente rese” da parte della Corte dei Conti. L’associazione in questione è l’unica realtà italiana accreditata a lavorare nei Paesi dell’ex blocco Sovietico, una delle zone da cui provengono la gran parte delle ragazze costrette sui marciapiedi italiani.
Mendicità, accattonaggio e bambini invisibili
Sotto gli occhi di tutti noi si consuma giornalmente un altro crimine, spesso nella generale indifferenza: persone, soprattutto bambine, costrette all’accattonaggio e alla mendicità. La sociologa Nicoletta Bressan, in occasione di un congresso tenutosi a Verona nel 2006 ricorda come la principale attività criminosa in cui sono impiegati i bambini è l’accattonaggio. Sono sia maschi che femmine; i primi più esposti a violenze fisiche rispetto alle seconde, più frequentemente oggetto di abusi sessuali.
La ricercatrice illustra i dati dell’Osservatorio sul lavoro minorile in Italia, che stima che vi siano addetti più di 8.000 bambini; cifre che rialza il Dossier Fides, parlando di 20.000 bambini.
La Lombardia e il Lazio contano le presenze maggiori, basandosi sui dati dei minori identificati, i cui Paesi d’origine sono soprattutto Romania, Moldavia, Albania e Marocco. La giovane età delle vittime e la facilità di controllo e manipolazione rendono particolarmente allettante per le organizzazioni criminali questo genere di commercio che può fruttare per ogni bambino circa 100 euro al giorno. E’ facilmente intuibile l’ingente volume di affari, dunque, che è uno dei fattori determinanti per questo genere di commercio. L’altro motivo è riscontrato comunemente nell’aumento dei flussi migratori che faciliterebbe il loro ingresso, associato agli
eventuali abbandoni di cui sono vittima e che li rende comode prede per il racket; spesso queste organizzazioni criminali addirittura li prendono in consegna dalle famiglie di origine.
Il regime in cui i bambini devono vivere è, come intuibile, assolutamente degradante: sono costretti a stare per strada, in perenne stato di malnutrizione, con la costante minaccia di percosse se non guadagnano quanto richiesto, raramente hanno accesso alla scuola pubblica (nel qual caso sono costretti a mendicare di pomeriggio) e nella maggioranza dei casi restano senza istruzione. Accanto alle attività di accattonaggio sono costretti a commettere spesso furti, spaccio di stupefacenti e sono sovente oggetto di sfruttamento sessuale. La repressione di questo fenomeno è difficoltosa e appare inadeguata: spesso sono le famiglie di origine sono restie a riprenderli in patria né è garantito che una volta con i genitori (i quali spesso favoriscono gli allontanamenti dai centri di accoglienza) non saranno rei-messi nel circuito dei “baby accattoni”; c’è inoltre da considerare il clima di forte omertà e il difficile inserimento di questi bambini in strutture per lo più inadeguate o carenti; inoltre il rimpatrio per i minori di anni 14 è particolarmente difficoltoso dato che implica l’accertamento della famiglia di provenienza ed il loro consenso.
Durante un convegno Unicef nel 2009 il Ministro dell’Interno Maroni ha ipotizzato inoltre il coinvolgimento dell’Italia in uno degli scenari più inquietanti del trafficking: quello della vendita di minori per il trapianto di organi.
Le teorie del ministro prendono la scorta dai dati dei centri di Lampedusa: su più di mille minori, almeno 400 risultano scomparsi; dati che vanno incrociati con le segnalazioni del traffico d’organi dai Paesi di origine dei minori.
Alcune recenti indagini sono state portate avanti, spesso però senza giungere concretamente a nulla, come quella del dott. Adelchi d’Ippolito della Procura di Roma. L’inchiesta aperta in Albania riguardava bambini che si sospettavano trasferiti in Grecia e in Italia.
Sembrerebbero Puglia e Sicilia le regioni più coinvolte dal fenomeno, di cui tuttavia non esistono prove evidenti, sebbene da un rapporto del Consiglio d’Europa sul tema emerga che diversi giovani moldavi, per sfuggire alla miseria, siano ricorsi alla vendita di un rene.
Nel 2005 il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha ammesso che da intercettazioni ambientali risultava tra le attività dei trafficanti di esseri umani anche quella compiuta allo scopo di effettuare trapianti d’organi; ancora, nel lontano 1994 il Ministro della famiglia del Governo Berlusconi, Antonio Guidi dichiarò: “L’Italia è terra di passaggio: quei bambini attraversano il nostro paese come uccelli migratori, ed il loro destino è d’essere abbattuti”.
C’è da distinguere tra traffico di persone a scopo di espianto d’organi e tra traffico di organi, inoltre è noto che spesso pazienti benestanti in attesa di un trapianto si dirigano direttamente nel paese del donatore o in una Paese terzo (come la Turchia) dove è più facile trovare strutture mediche compiacenti.
Il sistema dei trapianti in Italia sembra tuttavia piuttosto sicuro, se non altro quello legale, e i pazienti bisognosi di cure a seguito di un trapianto che non è chiaro come e dove sia avvenuto sono prontamente segnalati.
Quale che sia la realtà in Italia, è certo che questa pratica sia una triste realtà dei giorni nostri, che sfrutta non solo la disperazione di chi è costretto a tutto pur di sopravvivere ma anche la vulnerabilità dei bambini. E’ difficile dare un connotato certo a una realtà cosi sfuggente, se si conta per altro il fenomeno dei “bambini invisibili”: spesso donne prevalentemente extracomunitarie partoriscono a casa e mancano di registrare il figlio. La ragione di ciò potrebbe stare anche nella legislazione molto severa che riguarda la sottrazione dei minori da parte dei Tribunali competenti e degli assistenti sociali, che non manca di ingenerare paura nei neo genitori.
E’ una realtà sommersa legata anche alla scarsa integrazione poco o nulla incitata dalle istituzioni italiane, come in realtà testimoniano i dati sulle bambine di seconda generazione che spesso sono date in sposa nei paesi d’origine, con matrimoni programmati, e non hanno la reale possibilità di interagire con la comunità italiana.
Agricoltura, Edilizia
Un altro sbocco del nuovo schiavismo è quello dell’edilizia e dell’agricoltura (concentrata prevalentemente nel Centro – Sud della Penisola).
Lo sfruttamento della manodopera sottopagata non è affatto nuovo alla storia delle campagne italiane, ma dalle più note mondine in questa sede è opportuno prendere in considerazione i valani: veri e propri schiavi, acquistati per un anno e poi rivenduti sulla pubblica piazza a Benevento. I racconti dei pochi di loro rimasti mostrano quanto dure fossero le loro condizioni di vita: poche ore di sonno, generalmente condivise con gli animali; un giorno ogni due settimane per tornare dalle famiglie (ovviamente a piedi) e pane a discrezione del padrone per i bambini (a peso solo per gli adulti); sottoposti quotidianamente a una disciplina durissima e disumana. Questo commercio non evoca affatto un periodo cosi remoto della nostra storia, essendosi protratto sulla pubblica piazza fino al 1960. Ma un intensivo sfruttamento dei braccianti agricoli non muore certo con l’istituzione dei sindacati: a fronte dell’adeguamento dei salari dei lavoratori regolari c’è tutto un universo sommerso costituito dal lavoro nero o grigio ed alimentato dalla disperazione per lo più di extracomunitari. Secondo i dati della Camera di Commercio nell’Agropontino a fronte di 11 mila aziende agricole registrate risultano impiegati solo 10 mila operai; in realtà si contano almeno 30 mila aziende con un numero di lavoratori che oscilla tra i 60 e i 70 mila nei picchi stagionali. Il fenomeno del caporalato ha antiche radici nella storia delle aziende agricole italiane, ed è gestito per lo più da figure affiliate ai clan malavitosi delle varie regioni. I lavoratori sono scelti al mattino in luoghi prestabiliti e devono devolvere anche oltre la metà della propria paga ai caporali, quando questi non si trasformano in veri e propri padroni di uomini. Questo avviene allorquando i lavoratori sono reclutati direttamente in patria e inviati appositamente in Italia per la raccolta stagionale.
Le condizioni di vita che testimoniano sono a dir poco impensabili in una Pese democratico ed evoluto come il nostro: nel Tavoliere delle Puglie i cadaveri oramai non si contano più, cosi come le foto pubblicate dalle famiglie di origine di giovani scomparsi, per lo più polacchi; i lavoratori vengono prelevati al mattino dalle baracche in cui dormono e portati sul posto esattamente come gli schiavi dei latifondi americani, sottoposti a soprusi e violenze che spesso comprendono la trattenuta di documenti e passaporto. Nell’Agropontino sono numerosi i lavoratori provenienti dal Punjab impiegati nelle diverse piantagioni de “l’orto d’Italia”. Gli imprenditori lucrano non solo sulle paghe (che toccano i minimi di 2 euro l’ora per i clandestini, con giornate lavorative di 12-15 ore) ma promettono la regolarizzazione dietro compenso (dai 3mila euro), salvo poi sostituire il lavoratore con un altro clandestino (qualora il posto di lavoro essenziale ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno venisse perso la persona potrebbe rischiare di non ottenere il rinnovo).
Le organizzazioni che gestiscono questo traffico garantiscono ai migranti un primo impiego, oltre al viaggio generalmente in aereo e ai documenti necessari, sfruttando le forti differenze linguistiche e l’estrema condizione di bisogno.
Spesso un perico
lo è costituito anche dalle strade che questi braccianti percorrono a piedi o in bicicletta, per lo più scarsamente illuminate, tanto che moltissimi sono rimasti vittime di incidenti stradali sino a spingere le istituzioni ad avviare una campagna di prevenzione chiamata “Ruote luminose” che prevedeva una campagna informativa circa le norme di sicurezza stradale e distribuzione di giubbini catarifrangenti.
La stessa rivolta di Rosarno, originata da un’aggressione a colpi di arma ad aria compressa a danni di due immigrati, affonda le radici nelle condizioni di vita ai limiti del sopportabile in cui sono costretti i braccianti della piana di Gioia Tauro, in Calabria. Adibiti per lo più alla raccolta delle arance, sono stipati in baracche e fabbriche dimesse o mai completate, spesso senza nemmeno un materasso per dormire. Hanno paghe di circa 20 euro al giorno per 15 ore di lavoro, in parte però da versare alla ‘ndrangheta per poter soggiornare e lavorare. E’ chiaro che nel silenzio delle istituzioni sia esploso il malcontento. Nonostante tuttavia vi siano stati molti fermi e siano iniziati i processi ci si chiede perché le prove delle condizioni disumane in cui erano costretti i lavoratori e di rimando del loro stato di necessità, cioè le baracche, siano state abbattute dalla polizia.
A Cerignola poi si parla di un’azienda per la pulizia di carciofi in cui, con la promessa di uno stipendio di 1.400 euro, erano stati portati quarantadue rumeni: la realtà era costituita da due box con poche brande e qualche materasso; un piccolissimo bagno esterno; condizioni igieniche inesistenti (anche nella stessa azienda, dove la pulitura avveniva con acqua non potabile prelevata da un vicino pozzo) e 2 centesimi di euro per carciofo pulito.
Un giro d’affari scoperto ad Albenga fruttava circa 800 mila euro l’anno ad imprenditori agricoli e reclutatori nord africani che nei paesi d’origine abbindolavano migliaia di persone con la promessa di un lavoro sicuro e una casa. Una stima della Flai Cgil riporta che in Sicilia arrivano ad esserci circa 25.000 schiavi impiegati nelle campagne della regione.
Non è solo nell’agricoltura che avviene lo sfruttamento: l’inchiesta “Pandora” portata avanti nel 2006 dalla Guardia di Finanza ha scovato oltre 5000 aziende edili che pur avendo eseguito ristrutturazioni non hanno dichiarato alcun reddito. Questi dati piuttosto ingenti sull’evasione fiscale hanno una base profondamente inquietante: quella del lavoro sommerso nell’edilizia, per molti tratti simile a quello dei braccianti agricoli.
Un altro caso eclatante è quello dell’ex- cantiere navale Orlando a Livorno dove i lavoratori sottopagati (3, 50 euro l’ora per 10 ore lavorative, che comprendono ferie e malattia) ed esposti al ricatto del foglio di dimissioni in bianco vengono a contatto giornalmente con polveri tossiche, in un ambiente lavorativo non solo insalubre, ma privo della benché minima applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro ed esposti al rischio costante che si propaghino incendi per i metodi di lavoro; l’azienda Azimut è stata oggetto di un’interpellanza nel 2008.

(http://www.livornolibera.it/2008/09/cantiere-navale-o-schiavismo/).
TUTELA DELLE VITTIME E DIFFICOLTA’ PRATICHE
La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 recepita in Italia con r.d. 26 aprile 1928 n.1723 da una definizione di schiavitù: “lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”.
La Convenzione supplementare firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 definisce invece le istituzioni o le pratiche analoghe alla schiavitù in questo senso:
“a) schiavitù per debiti, cioè lo stato o la condizione risultante dal fatto che un debitore si è impegnato a fornire a garanzia di un debito i suoi servizi personali o quelli di qualcuno sul quale ha autorità, se l’equo valore di questi servizi non è destinato alla liquidazione del debito ovvero la durata di questi servizi non è limitata né il suo carattere definito;
b) servitù della gleba, cioè la condizione di chiunque è tenuto in base alla legge, alla consuetudine o ad un patto, a vivere e lavorare su una terra che appartiene ad un’altra persona ed a fornire a quest’ultima, dietro compenso o gratuitamente, determinati servizi, senza poter cambiare la sua condizione;
c) ogni istituto o pratica in forza della quale: 1) una donna, senza che abbia diritto di rifiutare, è promessa o data in matrimonio mediante una contropartita in specie o in natura versata ai genitori, al suo tutore, alla sua famiglia, o ad ogni altra persona o gruppo di persone; 2) il marito di una donna, la famiglia o il clan di quest’ultimo hanno il diritto di cederla ad un terzo, a titolo oneroso o altrimenti; 3) la donna può, alla morte del marito, esser trasmessa per successione ad altra persona;
d) ogni istituzione o pratica in vista della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato, sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona e del lavoro di detto fanciullo o adolescente”.
Partendo da queste prime definizioni di schiavitù e condizione analoga alla schiavitù la tutela legislativa nazionale e internazionale si è molto evoluta. Il codice Zanardelli già prevedeva un reato analogo, sebbene in sostanza punisse solo il reato di plagio, cosi come il codice Rocco all’art. 600. Il nostro codice penale punisce la riduzione in schiavitù e la tratta di essere umani, agli artt. 600 (riduzione in schiavitù o servitù), 601 (tratta di schiavi), 602 (acquisto o alienazione di schiavi).
Nonostante la novella operata dalla legge 228/03, in osservanza sia del Protocollo addizionale della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transazionale e della decisione quadro dell’Unione Europea n.2002/629/GAI, che meglio specifica le fattispecie di reato (pur con grossi limiti e difficoltà di applicazione legata allo status di clandestino e extracomunitario nel nostro Paese) la giurisprudenza ritiene che sia vigente una rapporto di continuità normativa tra la nuova e la vecchia disciplina codicistica (Ass. Perugia, 28-05-2005).
La condotta materiale del reato consiste nell’esercizio su un’altra persona di poteri corrispondenti al diritto del proprietario, che recepisce la definizione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra sull’abolizione della schiavitù succitata. La legge del 2003, ampliando la fattispecie e meglio dettagliandola, ha previsto nello specifico: l’emergere di tre momenti. Il primo definisce la parte tradizionale di questo reato, ovverosia l’esercizio del diritto di proprietà su una persona, o del suo mantenimento in uno stato di soggezione continuativa. In quest ampia definizione rientrano molti dei comportamenti messi in atto “di fatto” (indispensabile questo, per avere una definizione più tassativa del diritto in uno Stato che non riconosce giuridicamente lo status servitutis). E’ importante ai fini dell’applicazione della norma anche l’assoggettamento psicologico in cui versa la vittima, coerente con la mancanza di autodeterminazione cui è stata ridotta. Alcuni critici criticano la condotta-evento successiva, che comporta lo sfruttamento della vittima, che non viene configurato come dolo specifico. In questo viene identificato uno dei limiti della legge: per dolo si intende la volontarietà di commettere l’atto illecito, mentre di dolo specifico si parla quando assume rilievo la finalità che l’agente vuole conseguire (in questo caso lo sfruttamento profittevole della vittima) al di la del fatto che il fatto materiale tipizzato nella norma si realizzi. Questa mancata previsione tiene fuori dall’applicabilità
della norma molti comportamenti di fatto che pure andrebbero considerati. Si passa poi, esaminando l’articolo, a una descrizione dei mezzi attraverso cui il soggetto attivo esercita il proprio dominio sul soggetto passivo, creando e mantenendo lo stato di assoggettamento psicologico. Il Protocollo ONU parla di “vulnerabilità”, il Legislatore di ” abuso o approfittamento di situazioni di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità”, non intesa in senso medico ma in senso lato, ad indicare forte disparità, assimetria e assoggettamento. Il primo requisito di questo delitto a fattispecie plurima è un reato di mera condotta, mentre ciò che segue si può configurare come evento a forma vincolata. E’ dunque necessario che ci sia “uno stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni, ottenuto dall’agente mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità , approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità”( Cass. pen. Sez. III, 20-12-2004, n. 3368 Galiceanu, fonti: Guida al Diritto, 2005, Dossier 2, 77).
Nel reato di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p. dunque un presupposto indispensabile è l’approfittamento di uno stato di necessità (ma anche di una situazione di inferiorità psichica o fisica). Diverse sentenze concordano sul fatto che lo stato di necessità in esame non sia quello disposto dall’art. 54 c.p., che qualifica un’esimente dal reato, ma piuttosto nell’art.1448 c.c. (rescissione del contratto per lesione) e dunque al di là della terminologia è più vicino alla nozione di “stato di bisogno” che quella norma contempla. Un’altra fattispecie analoga è quella dell’art. 644, comma quinto, n.3 c.p.(usura aggravata) e coincide con la definizione di “posizione di vulnerabilità” della decisione quadro sopra citata, a cui la legge del 2003 intendeva adeguarsi. Essa va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale adatta a condizionare la volontà della persona. La ratio di questo orientamento giurisprudenziale sta nel fatto che tanto nel caso di riduzione in schiavitù quanto in quello di rescissione del contratto per lesione si verifica “una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo, scaturente dallo stato di bisogno della prima, di cui il secondo approfitti per trarne vantaggio” ( Cass. pen. Sez. III, 20-12-2004, n. 3368 Galiceanu ). Lo stato di bisogno o di inferiorità è un presupposto del comportamento dell’agente, perché determina l’approfittamento, ma la costrizione alla prestazione è vincolata alla previsione dell’articolo e deve dunque essere indotta tramite minacce, violenza, inganno o abuso di autorità. Il bene tutelato dall’art.600 c.p. è lo status libertatis, vale a dire il complesso delle singole manifestazioni di libertà. Questo significa che non è necessaria una compressione assoluta della libertà dell’individuo, tale da farlo considerare come mera cosa. Il limite è dettato dalla funzionalizzazione dell’assoggettamento della persona al suo sfruttamento, potendo dunque considerare integranti la fattispecie di reato anche comportamenti meno intensi, tanto da non arrivare a un totale annullamento della personalità della vittima (Ass. Milano, 04-05-2009 ); è comunque necessario che la compressione della libertà sia tale da trasformarla in un oggetto passivo di sfruttamento economico o sessuale, intento di sfruttamento che si deve ricavare dalla condotta in maniera inequivocabile. (Cass. Pen Sez. ferale 10-09-2004, n.39044 ). Lo stato soggettivo che determina la configurabilità del reato inoltre è determinato dalla coscienza e volontà di trarre profitto e sfruttare una persona trattata come mera cosa, oggetto di diritti patrimoniali e “rendere utilità o servigi, essere prestata, ceduta o venduta” (Cass. pen. Sez. III, 12-04-2005, n. 33757 (rv. 232074). Comunque per l’applicazione dell’art. 600 c.p. non ha importanza che parte degli introiti derivanti dalle attività illecite che le vittime sono costrette a compiere sia a loro stesse destinato: è lo stato di soggezione ad essere determinante, con i connotati ampiamente descritti poco sopra di sfruttamento e violenza. (Cass. pen. Sez. V Ord., 09-11-2005, n. 43868 (rv. 232834). Non contano i momenti di convivialità e benevolenza del soggetto attivo nei confronti di quello passivo: atti a vincerne la resistenza non impediscono di certo la configurabilità del reato in esame (Cass. pen. Sez. V Sent., 27-10-2000, n. 13125 (rv. 217846)
In merito ai casi citati precedentemente una pronuncia della Cassazione stabilisce chiaramente che lo sfruttamento di un immigrato proveniente da un Paese povero, a cui siano imposte le umilianti e inumane condizioni ravvisabili anche nei casi sopra esposti, per mancanza di alternative, integra il reato di riduzione in schiavitù. La Corte di Assise di Milano ha invece fatto proprio un principio analogo, secondo cui del reato si macchierebbe anche chi induca delle giovani ad abbandonare il proprio Paese, prospettando la possibilità di un lavoro onesto, per poi finire a costringerle alla prostituzione, accaparrandosene tutti i profitti. Questo genere di interpretazione è funzionale alla mancanza di autodeterminazione in cui sono ridotti i nuovi schiavi, dovuti non solo ad una situazione oggettiva di ignoranza dei propri diritti e doveri, ma spesso anche a difficoltà con la lingua e a disperate condizioni di vita nei Paesi d’origine che facilitano molto il lavoro dei trafficanti.
La configurazione del reato di riduzione in schiavitù invece non contempla un generale ostacolo agli spostamenti spaziali della persona, anzi, è ben plausibile che al contrario lasci una determinata possibilità di movimento ( spesso funzionale agli obblighi di fare cui è costretta ad adempiere la vittima ). Qualora però anche la libertà di locomozione sia limitata può concorrere il reato di sequestro di persona previsto dall’art.605 c.p.
In tema di accattonaggio si susseguono diverse sentenze. La Corte di Cassazione ha sancito che di riduzione in schiavitù si possa parlare nel caso che i genitori impieghino i figli nell’accattonaggio o in altre attività illecite sottoponendolo a un assoggettamento tale da far venire meno la sua libertà e dignità; al contrario quando il genitore consenta o favorisca tali attività illecite lesive della sua integrità fisica e psichica e causativi di sofferenze morali e materiali, ma senza un completo asservimento del minore sia più consono configurare il reato di maltrattamenti in famiglia (Cass. Pen. Sez. V, 17-09-2008 n.44516); un sentenza successiva sembra confermare la tesi, ove si neghi la sussistenza del reato quando si pratichi l’accattonaggio per alcune ore al giorno facendosi aiutare dal minore: né vi è totale asservimento del figlio, né la sua esclusiva utilizzazione al fine di trarne profitto. Qualora non sia nemmeno configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia e costituisca un episodio di mendicità isolata si applica la contravvenzione per l’impiego di minori nell’accattonaggio (Cass. pen. Sez. V Sent., 17-09-2008, n. 44516 (rv. 242208). Il reato di maltrattamento è inoltre ipotizzabile per chi abbia ricevuto il minore in consegna allo scopo di educarlo, accudirlo e avviarlo a una professione e lo costringa alla mendicità in strada disinteressandosi del suo stato e appropriandosi dei suoi guadagni; questo determina una situazione di sofferenze di cui è responsabile chiunque abbia il minore in custodia (Cass. pen. Sez. VI, 09-11-2006, n. 3419 (rv. 235337). Non ha importanza che le condizioni
lesive della dignità del minore, l’averlo adibito in età troppo tenera al lavoro o l’accattonaggio stesso siano consuetudini del paese d’origine o dell’etnia di appartenenza: per il principio gerarchico (art.8 disp. prel. cod. civ.) una consuetudine non può contravvenire alla legge e hanno efficacia solo in quanto siano da questa richiamati.
L’articolo 572 c.p (maltrattamenti in famiglia) tutela la correttezza dei rapporti famigliari, mentre l’arti 600 c.p lo status libertatis dell’individuo e c’è discordanza tra la possibilità che possano o meno concorrere: secondo una sentenza della Cassazione infatti le due fattispecie sarebbero diverse e i due articoli non regolerebbero la medesima materia (rapporto di specialità art. 15 c.p.) essendo necessario, nel primo articolo, che un componente della famiglia sottoponga un altro a vessazioni e nel secondo che un soggetto eserciti su un altro soggetto il diritto di proprietà (Cass. pen. Sez. V, 01-07-2002, n. 32363 (rv. 222621); tuttavia una sentenza successiva sembra di diverso avviso, trovando nel maltrattamento e nello stato di sfruttamento del soggetto passivo un elemento comune che negherebbe la possibilità per le due norme di concorrere per il principio di consunzione (Cass. pen. Sez. VI, 12-12-2006, n. 1090 (rv. 235816).
In un caso di cessione di un neonato ad una coppia di coniugi non si è ravvisato invece il reato di riduzione in schiavitù, ma quello di alterazione di stato (art. 567, secondo comma, cod. pen.) in quanto i presupposti dell’applicazione dell’art. 600 c.p. non concorrono laddove i soggetti attivi avevano in progetto di inserire il neonato in una famiglia, sebbene non fosse quella naturale e ciò avvenisse fuori dal diritto. I connotati essenziali di soggezione della vittima e dell’esercizio da parte dell’agente di una potere corrispondente al diritto di proprietà, preordinate allo scopo dello sfruttamento dello schiavo e caratterizzate dall’uso di coercizione e violenza, non erano stati riscontrati nel caso in esame (Cass. pen. Sez. V Sent., 06-06-2008, n. 32986 (rv. 241160).
La legge 228/03 ha operato una novella anche dei successivi articolo 601 e 602 c.p. Il primo di questi punisce la tratta di persone, con un terminologia sufficiente ampia da includere ogni commercializzazione della vittima; si ritiene responsabile difatti chiunque faccia entrare, soggiornare, trasferire e uscire la vittima dai confini italiani. Inoltre l’art. successivo interviene a disciplinare l’acquisto o l’alienazione di schiavi, con una pena dagli 8 ai 20 anni. Alcune critiche sorgono in merito alla formulazione poco chiara del primo articolo, che potrebbe sembrare voler punire chi condizioni una scelta non ancora posta in essere; nelle intenzioni del Legislatore sta comunque la punibilità dell’azione fraudolenta che spinga alcuno ad abbandonare o a restare in un determinato luogo. Una pronuncia ha chiarito che la fattispecie di questa norma colpisce chi: “di quella stessa situazione di sudditanza [n.d. rif. Art. 600], che magari ha contribuito a creare, si approfitta per disporre di un essere umano come meglio ritiene, decidendo dove questo deve vivere, per quanto tempo e quando deve spostarsi all’interno dello Stato” ( Cor. Ass. Trento, 20-01-2007, n.5246). La differenza tra i delitti di riduzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi viene cosi chiarita: “I delitti di riduzione in schiavitù od in condizione analoga alla schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi si differenziano in ragione del diverso presupposto di fatto delle due ipotesi delittuose, che nel primo caso è la pregressa condizione di libertà della persona assoggettata, mentre nell’altra fattispecie è lo stato di libertà della persona alienata o acquistata. E’ accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato, la verifica dell’uno o dell’altro presupposto. ” (Cass. pen. Sez. V, 01-07-2002, n. 32363 ); dunque il delitto ex art. 601 è quello funzionale al mantenimento di una situazione di schiavitù e non già di un trasferimento con l’intenzione di rendere alcuno schiavo. Il reato altrimenti si considera non consumato e solo tentato se non coinvolge persone già aventi lo status di schiavo. E’ punito inoltre ai sensi dell’art. 602 c.p. che considera la tratta di schiavi, non solo chi aliena la persona resa schiava, ma anche chi ne acquista la “proprietà esclusiva” qualora questa fosse frazionata tra diversi proprietari e abbia inoltre contribuito a determinarne la condizione. (Cass. pen. Sez. I, 11-12-2002, n. 21 (rv. 223025).

Le pronunce in merito a temi sociali molto delicati, come la prostituzione e lo sfruttamento minorile, sono numerosissime e ciò appare ovviamente giusto a fronte dell’estrema gravità del fenomeno. Diversa però è la questione se si tenta un’analisi delle sentenze in tema di schiavitù e lavoro. Una difficile applicazione discende anche dal fatto che lo status di clandestino sia regolato in maniera molto restrittiva dalla c.d. legge Bossi-Fini e dalle modifiche apportate dal recente pacchetto sicurezza. In particolare è diventato molto più difficoltoso richiedere asilo: le procedure articolate e complesse ( che prevedono il fermo nei Centri di Permanenza Temporanea, ora di Identificazione ed Espulsione ) coinvolgono le sedi diplomatiche, che sono state investite di una competenza che non appartiene loro, stante la non istituzione di strutture adeguate di informazione e assistenza. Questo rende molto difficoltosa la denuncia dei caporali e dei proprietari delle aziende, per paura del rimpatrio o di perdere la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno perché denunciare loro è prima di tutto autodenunciare se stessi come clandestini. Tutto ciò è plausibile sia anche da addebitarsi alla criminalizzazione dell’immigrato, preferita ad una seria politica di integrazione e informazione circa diritti e doveri. Difatti secondo il D.lgs. 286/96 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” è possibile soggiornare in Italia per motivi di protezione sociale, e ottenere il permesso di soggiorno e la possibilità di aderire a dei programmi di reinserimento. Tuttavia una seria politica di recupero non è ancora attuata; scoglio ulteriore è costruito all’ammenda ( dai 5mila ai 10mila euro ) comminata a chi sia scoperto clandestino in territorio italiano, per quanto una recente sentenza della Corte Costituzionale abbia dichiarato l’incostituzionalità della previsione del reato di clandestinità in senso proprio. Il pacchetto sicurezza esclude comunque il clandestino dall’utilizzazione di servizi pubblici, segregandolo ancora di più e spingendolo ancora di più verso la criminalità, organizzata e non, e a prescindere verso individui senza scrupoli. E’ assai più facile che in una situazione simile l’immigrato irregolare tenti di cercare un lavoro, anche in nero, che garantisca non solo il minimo indispensabile per sopravvivere, ma anche la possibilità di regolarizzare in qualche modo la propria posizione eventualmente con un contratto fittizio: sembra in ogni caso che sembra quasi legittimato il sistema agricolo fondato su braccianti in nero, sottopagati, nel silenzio delle istituzioni. Basta dare una scorsa ai dati sulle Camere di commercio nell’Agropontino considerato che il reato in questione non è a denuncia di parte, pertanto i PM potrebbero procedere alle indagini e ad accertamenti, superando il muro di omertà e paura che circonda le vittime di questo grave reato. La legge 228/03 consente di usufruire di alcuni strumenti di indagine e tutela, che tuttavia raramente trovano applicazione pratica. Uno di questi è stato predisposto con la creazione della fattispecie d
i associazione a delinquere allo scopo di trafficking, punendo molto aspramente la violazione dei più volte menzionati articoli. All’art. 5 della suddetta legge inoltre si prevede una sanzione per le persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità indivuale, prescidendo dal riconoscimento di persona giuridica e in generale è un crimine a cui è possibile applicare la legge 231/01 in merito alla responsabilità amministrativa dell’ente per le attività illecite compiute nel suo interesse, e che attraverso la responsabilizzazione economica punta a fondare una teoria della responsabilità penale per le persone giuridiche.
L’opinione pubblica inizia a sentire come normale questa realtà, non percependola per la maggior parte cosi spregevole come in realtà essa è, al pari ogni altro predominio assoluto di un uomo su un altro, che si spinge sino a rendere un essere umano non più soggetto di diritti, ma oggetto passivo di diritti altrui.
E’ un salto indietro nel tempo intollerabile per un Paese come quello italiano che sancisce solennemente l’uguaglianza sostanziale di tutti (art. 3 Cost) e che fa dell’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo (art. 2 Cost.) una delle proprie norme fondanti.
Fonti: http://www.nuoveschiavitu.it
La Piroga http://www.diritto.it/materiali/penale/musacchio.html
Tesi: la nuova disciplina del trafficking, dott. Fachile
L’Unità – Le Monde diplomatique

LO SCHIAVISMO NELL’ORDINAMENTO PENALE MODERNO. PROFILI.
di Tania Emanuela Beretta
Il fenomeno dello “schiavismo” in Italia è, purtroppo ben radicato, gestito, in gran parte, da organizzazioni criminose che si occupano del trasporto e dell’ingresso di persone provenienti, praticamente, da ogni parte del globo, e del loro successivo “collocamento” sul territorio italiano.
Immediatamente il pensiero corre alle ragazze attirate nel nostro Paese con la promessa di un posto di lavoro onesto e ritrovate poi a prostituirsi sui bordi delle strade, oppure a quei bambini e donne costrette, spesso dai loro stessi famigliari, mendicare, svolgere attività di accattonaggio se non che compiere furti con la minaccia di violenza fisica e morale sempre incombente.
Ma lo schiavismo moderno non è solo questo.
Lo schiavismo moderno è, anche, una complessa organizzazione di uomini e risorse economiche che riescono a trasportare nel nostro Paese, con aerei di linea, personale da cedere ad imprenditori italiani i quali, offrendo loro un “contratto” di lavoro stagionale, apparentemente conforme alle norme di legge, riescono a sfruttarne l’opera con turni di lavoro massacranti, pagandoli 2 – 4 euro all’ora, trattenendo il resto a titolo di “riscatto” della condizione di clandestinità. Sino al raggiungimento di una certa somma, dopo la quale, certo, il lavoratore clandestino viene regolarizzato, potrà rimanere in Italia, ma, contemporaneamente, viene anche licenziato, ponendo un’immensa ipoteca sul requisito richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno.
È proprio questo, l’interesse economico delle aziende unito all’isolamento della vittima, che spesso non conosce la lingua, non ha appoggi, ha solo il proprio posto di lavoro, è clandestino, ne quindi denunciare i propri sfruttatori significherebbe autodenunciarsi per clandestinità, provocare la propria stessa espulsione dall’Italia vanificando ogni sforzo fatto sino ad ora, quando, invece, portare pazienza, subire, accettare il proprio schiavismo significa ottemperare alla richiesta del datore di lavoro di € 3.000/5.000, pagabili in giornate di lavoro , per terminare la pratica di regolarizzazione, è proprio questo che fa crescere i numeri dello schiavismo in Italia, che ne rende complicata la tutela giuridica, o meglio, la rende parziale.
Al di là del percorso storico affrontato dalle Corti di merito e legittimità italiane, che si approfondirà a o breve, infatti, c’è un dato che emerge e fa riflettere.
Senza alcuna velleità statistica, cercando di inquadrare a grandi linee le fattispecie di schiavitù-servitù più tutelate, si è rilevato che, su un qualunque motore di ricerca giurisprudenziale on line, inserendo i termini “schiavitù prostituzione” compaiono circa 170 pronunce dei Giudici del nostro Paese; inserendo “schiavitù minori – figli” ne compaiono una sessantina, anche volendo eliminare le pronunce attinenti a profili processuali e/o connessi al tema, quindi non strettamente legati ad esso, almeno un centinaio di casi di servitù legati alla prostituzione sono stati trattati dal 1983 ad oggi e una trentina riguardo i minori (schiavi sessuali a loro volta oppure costretti ad attività di accattonaggio, piccoli furti, mendicare), e colpisce la netta differenza di risultati che si ha inserendo i termini “schiavitù lavoro“. Su una cinquantina di pronunce, solo 9 hanno realmente affrontato il tema, per il resto il motore di ricerca evidenziava il termine “lavoro” inteso in altre accezioni o rivolto allo sfruttamento sessuale delle “lavoratrici-prostitute”.
C’è una netta incongruenza.
Un centinaio di condanne per schiavitù sessuale, una trentina per schiavitù su minori, 9, solo 9, per riduzione in schiavitù di persone adulte, uomini o donne, perpetrata nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I dati che emergono da diverse inchieste (con diversi orientamenti politici), però sono ben altri.
Solo nell’agropontino, in quella terra agreste che sempre più assume i connotati della nuova Rosarno, pochi giorni fa veniva denunciata tale realtà: “LATINA. Migliaia di immigrati sfruttati nelle coltivazioni dell’agro pontino hanno manifestato per i propri diritti. (…) La pianura latina che viene considerata il grande orto del centro Italia è prevalentemente composta da coltivazioni di kiwi, verdure varie e fiori. I braccianti indiani che ci lavorano sono circa 7.000 secondo le stime della prefettura, oltre 20mila secondo il sindacato. Li chiamano gli invisibili, perché molti di loro sono irregolari e senza permesso di soggiorno, e quando la giornata di lavoro finisce li vedi ritornare a piedi o in bici verso casa, camminando al buio lungo il ciglio della strada sulla Pontina. (…) E non sono pochi quelli che di ritorno dalla giornata di lavoro sui campi, avvolti nel buio della notte, sono rimasti vittime di tragici incidenti stradali. L’ultima a novembre dello scorso anno. Mancano dati ufficiali ma l’incidenza del fenomeno aveva spinto le istituzioni ad avviare una campagna di prevenzione chiamata “Ruote luminose”…Un riflettore accesso su una grossa fetta di lavoro nero, considerato che questi lavoratori hanno pagato 10-12mila euro per arrivare in Italia dal Punjab, la regione a cavallo tra India e Pakistan. E appena sbarcati in Italia hanno sborsato circa 2.000 euro per ottenere un contratto di lavoro e 700 per un alloggio. Sulla carta risultano collaboratori domestici, in realtà fanno i braccianti per pochi euro al giorno” .
E ancora, L’Unità rinforzava l’accusa: “Domani niente paga. Su Latina e provincia è prevista pioggia. E se piove nei campi non si lavora. E se non si lavora niente stipendio. Domani su Latina e provincia piove e, dunque, oltre settemila schiavi dovranno restare a casa. Gli indiani sparsi tra Borgo Grappa, Borgo Hermada, Bella Farnia, Bordo Vodice e negli altri villaggi dell’agro pontino non potranno riversarsi nei campi come ogni giorn
o baciato dal sole.
E per due – quattro euro all’ora, i più fortunati, prendersi cura di frutta e verdura di una delle zone agricole più fertili d’Italia. Il quadrilatero che congiunge Latina a Sezze, Terracina a Sabaudia è, infatti, una manna per chi voglia coltivare. Settantamila ettari di terreno che il governo fascista di Mussolini strappò, negli anni ‘30, alla malaria. È la culla del kiwi, del cocomero, della zucchina. Ma anche una delle zone con il più alto tasso di lavoro nero, grigio, irregolare. Un luogo dove sono registrate alla Camera di commercio 11mila aziende agricole, ma appena 10mila lavoratori regolari. Molti dei quali stranieri, la maggior parte indiani. Numeri, per altro, utili solo per le statistiche della Prefettura.

La Flai Cgil locale ha calcolato che di imprese ce ne sono almeno il triplo (30mila) mentre i lavoratori, nei picchi stagionali, possono arrivare anche a 60 forse 70mila. È impossibile calcolarli tutti. In agricoltura lo sfruttamento della manodopera è quasi la norma. E non solo a Latina. In Italia è stato stimato che il 90% delle ore lavorate nelle regioni del Mezzogiorno siano a nero. La percentuale scende al 50% per le regioni centrali e al 30% al nord. E non importa la nazionalità. Naturalmente i lavoratori migranti sono l’anello più debole di questa catena di sfruttamento. Di questi, secondo il sindacato della Cgil, circa 60mila sono quelli che vivono in condizioni di degrado simili a quelle viste a Rosarno.
Gli indiani che incontriamo noi, invece, un tetto sopra la testa ce l’hanno. Vivono a Borgo Hermada a qualche chilometro dal promontorio del Circeo. Sono stipati in appartamenti da trenta metri quadri costruiti per ospitare turisti, ma finiti per diventare quartieri dormitorio per extracomunitari. Pagano 300 euro per alloggio, non parlano italiano e lavorano come muli. Per questo in agricoltura sono ricercati. «Vengono quasi tutti dalla regione del Punjab» ci spiega l’interprete Nanda, «terra di agricoltori» e sono quasi tutti di religione Sikh. Monoteisti, devoti, abituati alla fatica. I sette che ci aspettano in uno degli appartamenti di questo immenso dormitorio hanno lavorato un po’ ovunque nella zona.
L’ultimo datore è stato l’azienda agricola Feragnoli. Che, dopo averli in parte regolarizzati con contratti, dieci giorni fa li ha mandati a casa senza un perché. «Li hanno rimpiazzati con altri lavoratori indiani» dice Giovanni Gioa segretario Flai di Latina. Senza documenti e, quindi, pagati la metà dei loro predecessori e connazionali. Quanto? Due euro l’ora. «Si arriva al paradosso – spiega Gioa – che chi è in regola viene mandato via perché costa troppo e chi irregolare viene subito impiegato». E sfruttato, ma anche ricattato, alle volte derubato. Capita, infatti, che l’azienda agricola chieda all’immigrato dai tre ai cinquemila euro, pagabili in giornate di lavoro, per affrontare la pratica di regolarizzazione. E una volta terminata, e saldato il debito, il lavoratore viene licenziato. E subito sostituito. Tanto l’ingresso degli indiani è un flusso inesauribile. Settemila sono quelli regolarizzati, ma forse nelle campagne pontine ce ne sono il doppio. L’indiano che ci accoglie nel suo appartamento, e che non vuole essere citato, è stato uno dei primi ad arrivare nel 2002. Ha vissuto in Libano, in Arabia Saudita e poi ha deciso di trasferirsi in Italia con la nave. Ma lui è un’eccezione. Oggi gli indiani arrivano direttamente con gli aerei. Ci sono organizzazioni che garantiscono, in questa terra di Camorra, documenti e un primo impiego. Un primo lavoro affinché la giostra possa girare. Tanto gli schiavi non sanno a chi rivolgersi (la lingua è un ostacolo forte) e un altro lavoro duro (12 ore al giorno per sei giorni alla settimana) lo trovano presto. Aspettando un giorno di sole.

Se questi sono i numeri, 60.000 “schiavi” senza contare i lavoratori stagionali del terziario/turismo, già oggetto di un’approfondita inchiesta di L’Espresso, non si può non domandarsi quale sia l’ingranaggio che ha portato a sole 9 sentenze rinvenibili in materia.
Interessi economici difficili da contrastare, senza dubbio. Soprattutto stante il fatto che, essendo i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. , procedibili di ufficio, stupisce che le Procure competenti per i territori maggiormente soggetti a fenomeni di moderna schiavitù e portate, tra l’altro, agli oneri della cronaca, non provvedano spontaneamente ad effettuare indagini per reprimere il reato in essere.
Ma non basta.
Un pericoloso retroterra culturale proveniente dall’antico impero, certo.
Ma non solo.
Forse, a contorno e completamento di ciò, vi è il fatto che il legislatore non ha saputo cogliere appieno le varie sfaccettature legate alla riforma degli artt. 600, 601 e 602 c.p.
Per punire i soggetti attivi dei predetti reati significa procedere o d’ufficio, cosa che però non avviene, o ricevere una denuncia dalle persone offese.
Proprio qui si innesta un primo scoglio normativo.
La persona offesa è quasi sempre un lavoratore immigrato clandestino, denunciare i propri sfruttatori significherebbe porre all’attenzione dell’autorità la propria condizione di clandestinità, autodenunciarsi, insomma, per un reato anch’esso procedibile di ufficio, con le conseguenze previste dall’art. 10bis del T.U. 189/02, cioè, essere espulso dal territorio italiano, oppure vedersi applicare un’ammenda da € 5.000 a € 10.000.
Nel caso di espulsione, il lavoratore vedrebbe vanificarsi tutti gli sforzi, anche economici, compiuti sino a quel momento e tornare al proprio Paese, nella stessa condizione da cui è sfuggito, mentre la pena pecuniaria prevista, non solo è il doppio del prezzo richiesto dal datore di lavoro per completare la procedura di regolarizzazione, ma rappresenta anche un debito non ottemperabile stante la perdita del proprio impiego derivante dalla denuncia presentata.
Senza contare che, perdendo il lavoro, si pone una seria ipoteca sulla possibilità di ottenere, mantenere o rinnovare l’eventuale permesso di soggiorno anche per il lavoratore sfruttato che ne è eventualmente in possesso e che richiede, appunto, un contratto di lavoro in essere.
Non si tratta, poi, solo dei lavoratori irregolari, ma anche di donne e bambini, pure, anche, italiani, che vivendo in situazione concreta di schiavismo e maltrattamenti da parte del partner decidono di non denunciare il soggetto attivo per paura di ritorsioni anche peggiori nell’incapacità dalle legge penale di fornire loro adeguata tutela.
Proprio questa condizione vissuta in silenzio da molte donne è un’altra manifestazione concreta dello schiavismo che in sé e per sé la giurisprudenza sembra non considerare (le decisioni emesse a riguardo, senza che vi sia il concorso con altri reati sono pochissime ancora meno rispetto alle decisioni riguardanti i lavoratori immigrati e, non a caso, tutte a partire dagli anni ’90 in poi, segno, plausibile, di una mentalità che fatica nel vedere, all’interno del legame matrimoniale o di convivenza, la predominanza dell’uomo (pater familias) sfociare nello schiavismo), legando la punizione del reato alla commissione contestuale di altri crimini quali minaccia, violenza privata, sfruttamento della prostituzione ecc…, eppure, purtroppo è una realtà i cui numeri non si conoscono ma che ha addirittura richiamato l’attenzione del CSM divenendo l’oggetto di un incontro svoltosi a Roma nel 2009.
Le donne vittime di viole
nza di genere vivono, infatti, in modo estremamente traumatico tutte le fasi del procedimento penale a partire dalla querela per la paura di ritorsioni da parte dell’autore che nella stragrande maggioranza dei casi reitera condotte ancora più violente quando la vittima si ribella all’esercizio di potere sino allora subito. Ciò avviene soprattutto nei reati di riduzione in schiavitù, di violenza domestica, violenza sessuale da parte di un familiare, reati dove la reiterazione e l’abitualità della condotta illecita è elemento caratterizzante
.
Tale dato segnala la necessità di una particolare attenzione da parte di tutti gli operatori del diritto sin dall’inizio delle indagini con necessaria valutazione dell’opportunità di richiedere l’applicazione di misure cautelari per evitare l’aggravamento della condotta.
Inoltre auspicabile sarebbe il potenziamento della rete tra le A.G. , le forze dell’ordine e i Centri Antiviolenza per rendere effettiva la protezione della donna e dei figli minorenni coinvolti, quasi sempre testimoni delle violenze agite dal padre nei confronti della madre e per questo danneggiati nella loro integrità psicofisica .
Abbiamo potuto constatare che le vittime arrivano ad essere minacciate dall’imputato finanche nelle aule del Tribunale prima di rendere testimonianza.
In tali casi al fine di garantire la genuinità della prova sarebbe opportuna una riflessione da parte di tutti gli operatori del diritto sulle possibili modalità di protezione da adottare in sede di esame della persona offesa terrorizzata a volte persino dal solo sguardo dell’imputato” .
Parole che, da sole, meriterebbero un intero articolo essendo il mondo della donna una realtà realmente a rischio di malagiustizia ma che, qui, pongono, assieme al caso dei lavoratori indiani, un pesante interrogativo circa l’efficacia delle norme penali e processual-penalistiche in ordine alla protezione delle vittime dei reati de quibus, ad oggi previste dagli artt. 12 e 13 L. 228/03, come vedremo in seguito, ma, pare, non essere poi così efficaci.
Non aver predisposto forme di tutela legale per i possibili denuncianti conduce la maggioranza dei casi ad accettare in silenzio il proprio sfruttamento, al propria schiavitù, nella speranza di ottenere, per quanto concerne i lavoratori, la regolarizzazione, accontentandosi delle misere condizioni economiche e di sopravvivenza che, però, consentono quantomeno di permanere nel territorio italiano alla ricerca di un salto di qualità che è quasi sempre illusione; così come illusione è quella delle donne che subiscono di essere ridotte a fantasmi silenziosi nella speranza di non peggiorare il proprio stato, nell’impossibilità , ancora una volta, economica di separarsi, nell’attesa che qualcosa (pare non la Legge) le liberi.
Questo è un primo profilo.
Un secondo profilo di riflessione è emerso, come detto, dal raffronto (pure parziale e privo di requisiti statistici, ma comunque significativo e confermato anche dalla lettura della casistica riportata sui codici commentati) tra le diverse tipologie di schiavismo su cui le Corti di merito e legittimità italiane si sono espresse.
Non può non sottolinearsi che la maggior parte delle condotte punite sia in concorso o comunque connessa con il reato di sfruttamento della prostituzione o di violenza privata, accattonaggio, ecc…
Tale dato può, forse, essere sintomatico di una mentalità giuridica che porta a riconoscere disvalore sociale e punire lo schiavismo in quanto connesso o prodromico ad altri reati, non tanto in sé e per sé.
Si punisce chi riduce in schiavitù giovani donne costringendole a prostituirsi, chi schiavizza figli, minorenni, usandoli per attività di accattonaggio o piccoli furti, chi usa violenza fisica sulle proprie mogli e via discorrendo.
Se così fosse, non ci si può non interrogare sui motivi di tale “forma mentis” dell’interprete, entrando nel merito della legislazione vigente in materia nonché del percorso giurisprudenziale che si è via via formato.
La legislazione italiana ha conosciuto l’introduzione delle norme sullo schiavismo essenzialmente in rispondenza agli obblighi internazionali assunti a seguito dell’entrata in vigore della Convenzione di Ginevra 17 settembre 1956, ratificata con l. 20 dicembre 1957 n. 1304, integrativa della convenzione di Ginevra sulla schiavitù 25 settembre 1926, ratificata con r. d. 26 aprile 1928 n. 1723.
Fino agli anni ’70-’80, la giurisprudenza, tuttavia, non si è pressoché mai pronunciata in materia, ritenendola sussistente solo allorquando si verificasse una situazione di diritto, evidentemente anacronistica ed irreale nel nostro Paese .
La previsione normativa, quindi, giaceva come mera ottemperanza di obblighi internazionali destinata a trovare applicazione in remotissimi casi con improbabile coinvolgimento di Stati ove lo schiavismo ancora poteva essere condizione di diritto.
Solo a partire dagli anni ’70 si assistette all’emanazione di prime pronunce che, reinterpretando la nozione di plagio, introducevano il concetto di soggezione psichica oltreché materiale al fine di farne discendere la punibilità penale .
Sulla stessa scia, nel 1980, finalmente, presa coscienza dell’impatto sociale del fenomeno, è intervenuta una prima fondamentale, sentenza di legittimità che statuisce che “la schiavitù e la condizione analoga alla schiavitù previste dagli art. 600 e 602 c. p. non sono necessariamente solo condizioni di diritto e possono essere costituite anche da situazioni di fatto; in particolare, la nozione di condizione analoga alla schiavitù è data ora dalla convenzione di Ginevra 17 settembre 1956, ratificata con l. 20 dicembre 1957 n. 1304, integrativa della convenzione di Ginevra sulla schiavitù 25 settembre 1926, ratificata con r. d. 26 aprile 1928 n. 1723 (nella specie, è stata considerata condizione analoga alla schiavitù, riconducibile all’art. 600 c. p., lo sfruttamento di minori slavi – c.d. argati – obbligati dai loro padroni alla sistematica perpetrazione di furti)”. Cass. pen. Sez. V, 07-12-1989, conf. Cass. S.u. 20.11.96, in Ced, Rv. 206512
Pur nella laconicità della normativa vigente sino al 2003, dunque, l’interpretazione giurisprudenziale della Convenzione di Ginevra andava via via aprendosi giungendo, per di più, a ritenere non tassativa l’elencazione delle condotte, presenti nella predetta Convenzione, suscettibili di far insorgere responsabilità penale per la riduzione e/o mantenimento di una persona in “condizione analoga” alla schiavitù. Cass. S.u. 20.11.96, in Ced, Rv. 206512
Tale interpretazione estensiva, unitamente alla pressione internazionale, portò il legislatore italiano arivedere e riformulare la normativa in materia, con particolare riferimento agli artt. 600, 601 e 602 c.p., in ottemperanza agli obblighi, vincolanti per il nostro Paese, del Protocollo addizionale della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonché la decisione quadro dell’Unione Europea n. 2002/629/GAI , arrivando, così all’emanazione della L. 228/03 che, pur non cogliendo la possibilità di eliminare le vecchie fattispecie e sostituirle con una nuova ipotesi criminosa basata sulla tratta degli esseri umani (conformemente alla volontà della decisione quadro) e meglio precisata da una serie di aggravanti, ha avuto l’indubbio merito di meglio approfondire la responsabilità penale derivante dalle ipotesi delittuose de quibus introducendo, altresì, la responsabilità amministrativa dell’Ente ex art. 25 bis D. Lgs. 231/01 ed inasprendo le pene per effet
to della nuova circostanza aggravante di cui all’art. 416 c.1 c.p.p..
Ciò posto, non può sottacersi che, come detto, la novella legislativa, pur riconoscendole il pregio di aver eliminato la nozione di “condizione analoga alla schiavitù” che aveva creato non pochi problemi sia Costituzionale che all’interprete in ordine alla tassatività o meno dell’elencazione di tali condotte contenuta nell’art.1 della Convenzione di Ginevra dibattito poi risoltosi a favore della non tassatività , non è affatto scevra da problematiche.
Prima tra tutte l’aver mantenuto la divisione delle tre fattispecie, artt. 600, 601 e 602, equiparandole nella commisurazione dei limiti edittali della pena, senza tener conto, quindi, della diversa gravità delle stesse .
Non solo.
Il legislatore ha ritenuto di discostarsi dal modello di reato a dolo specifico alternativo previsto dalla decisione quadro e di configurare, invece, l’ipotesi di riduzione in schiavitù come un reato di evento, imperniato sul costringimento di una persona a prestazioni che “comunque ne comportino lo sfruttamento” sessuale o economico che sia (sul punto Cass. 10.9.2004, in Ced, Rv. 230130 che non ha ritenuto essere sussistente il reato de quo nel caso di un uomo che, al solo fine di ottenere la paternità, versa un contributo ad un’organizzazione criminosa che cura l’ingresso e la permanenza in Italia della madre del nascituro, e, una volta avvenuto il parto, fa falsamente figurare il neonato come riconosciuto dal padre).
Si trasforma così lo sfruttamento della vittima da oggetto del dolo specifico (come previsto dalla Decisione quadro) a evento costitutivo del reato di cui all’art. 600 c.p., anticipando, poi, la tutela penale solo grazie alla previsione normativa dell’art. 601 e 602 c.p. .
Oltre a tali profili, l’intervento legislativo pare, altresì, essere inefficace nel rimuovere i deficit di precisione e tassatività già presenti nella previgente disciplina mantenendo un concetto sfuggente, e verosimilmente non più corrispondente alla realtà, delle moderne forme di sfruttamento e dominio dell’uomo sull’uomo che non possono meramente ricondursi, ad esempio, all’esercizio “di poteri corrispondenti al diritto di proprietà” .
Vi è di più, non attua compiutamente la Direttiva Quadro laddove, contrariamente a quanto disposto dall’art. 1 della predetta Decisione, prevede specifiche modalità di commissione del fatto ancorché la vittima sia minorenne, nonché, infine, crea molteplici problemi interpretativi relativi alle singole fattispecie e ai rapporti tra esse e numerose altre incriminazioni previste che interferiscono nell’ambito di applicazione delle nuove norme .
Ciò premesso, l’analisi della norma porta a ritenere che il bene tutelato sia lo status libertatis, inteso come sottoposizione a potere alieno da cui la vittima non può o non ha forza psicologica di sottrarsi e che la priva della capacità di autodeterminare il proprio destino e condiziona all’altrui volontà le proprie scelte .
A fronte dalla apprezzabile introduzione del concetto di status libertatis e della contemporanea tutela della sfera economica e sessuale, il cui sfruttamento rileva ai fini dell’applicazione della norma de quo, vi è il meno lodevole è il riferimento alla reificazione della vittima, concetto, da un lato svuotato di significato e che, da altro lato, evoca impropriamente la necessità che la vittima sia fatta oggetto di commercio da parte del soggetto attivo che, invero costituisce una mera eventualità per nulla necessaria a configurare i delitti in esame .
Nemmeno la stesura stessa della norma è priva di contraddizioni.
Mentre la rubrica utilizza le espressioni “schiavitù” e “servitù”, tali termini non sono mai ripetuti nel corpo dell’articolo, unico vincolante per l’interprete, nel quale si rinviene una dettagliata descrizione delle condotte incriminate nell’intento di dettagliare il concetto con maggiore precisione. Intento lodevole seppure, purtroppo, non sufficiente ben potendo riprendere i termini di cui in rubrica .
In ordine alla prima ipotesi delittuosa “esercitare poteri corrispondenti al diritto di proprietà” (schiavitù) e “riduzione e/o mantenimento di una persona in stato di soggezione continua costringendola a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento” (servitù), si deve rilevare che confini tra le due fattispecie sono labili e creano notevoli problemi all’interprete anche in considerazione che per integrare la fattispecie di servitù occorre la commissione di una condotta prevista dal c.2 dell’art. 600 c.p. e , se da un lato non si poteva ritenere la servitù un contenitore residuale, dall’altro al necessità di giungere comunque ad una sanzione per il soggetto attivo, può condurre a far rientrare nel concetto di schiavitù condotte apparentemente appartenenti alla seconda fattispecie ma non ivi indicate.
Di particolare rilevanza, tra le condotte suscettibili di configurare servitù, vi è l’uso di minaccia, violenza, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, approfittamento di una situazione di necessità, intesa come stato di bisogno , nonché promessa di dazione di denaro o altri vantaggi.
Sul punto, giova ricordare che, non a caso, la giurisprudenza maggiore, pressoché totale, che sino ad ora si è espressa sulla materia ha avuto ad oggetto condotte quali lo sfruttamento della prostituzione, del lavoro minorile.
In tali ipotesi, comunque, non pare esservi dubbio alcuno.
Ma dubbi sussistono, ad esempio, in casi limite, quali quello dell’uomo che paga un’organizzazione criminale per far entrare la madre del nascituro in Italia al fine di acquisirne la paternità.
Se, infatti, non vi è sfruttamento sessuale o economico in senso stretto, si può, forse scorgere come la donna sia stata reificata, comprata, forse anche con la promessa di denaro, ma comunque utilizzata alla stregua di un oggetto su cui l’organizzazione e l’indagato hanno esercitato poteri quali quelli spettanti il diritto di proprietà, la compravendita di un bene (il figlio) e, pertanto, ben si poteva ritenere configurato il reato di schiavitù o, quantomeno, quello successivo di tratta di persone ex art. 601 c.p.
Il successivo articolo, così come la fattispecie ex art. 602 c.p. , da cui si differenzia pressoché soltanto per il requisito di “organizzazione criminosa” assente nella seconda fattispecie ove il soggetto attivo è punito anche se ha agito singolarmente , punisce, quindi, due diverse figure delittuose con connotati tipici completamente riformulati rispetto alla vecchia disciplina.
Il primo delitto viene realizzato da chi commette “tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p.” e agisce, conformemente a giurisprudenza e dottrina, attraverso un’organizzazione criminosa, con carattere di imprenditorialità .
Per tratta si intende l’acquisto, la cessione o anche solo il trasporto, compiendo così una significativa anticipazione della tutela penale rispetto al reato di servitù, dal momento che l’art. 601 c.p. agisce prima del verificarsi dello stato di costringimento e sfruttamento della persona ceduta/acquistata/trasportata.
Il secondo delitto, invece, è commesso da chi induce la vittima con inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento situazione di inferiorità fisica o psichica, situazione di necessità o promessa di somme di denaro o altri vantaggi alla persona che abbia su di essa autorità, a fare ingresso, soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al su
o interno.
Presupposto, dunque, è lo stato di libertà della vittima non ancora ridotta in schiavitù punendo le condotte ad essa prodromiche .
L’apprezzabile intervento legislativo rischia, però, di essere indebolito dal requisito soggettivo del dolo specifico previsto dal c. 2 dell’articolo in questione che il legislatore ha inserito con la malaccorta espressione “al fine di commettere i delitti di cui al presente articolo”, postulando, così, grammaticalmente l’identità di colui che induce o costringe la vittima ai predetti spostamenti e colui che successivamente la indurrà in schiavitù o servitù. Circostanza illogica ed irreale stante che spesso, o addirittura sempre, le organizzazioni che gestiscono le tratte di esseri umani non sono i destinatari finali delle vittime, impiegate poi su territorio italiano da altri sfruttatori, soggetti terzi e differenti .

Con riferimento all’ultima norma, l’art. 602 c.p., si ribadisce differenziarsi dalla fattispecie prevista dall’art. 601 c.1 pressoché esclusivamente perché tesa a punire la tratta di persone anche nei casi in cui essa è gestita da un singolo individuo e non da un’organizzazione criminosa con carattere di imprenditorialità .

Con particolare riferimento agli strumenti di tutela e supporto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, corre ricordare che, almeno in teoria, è garantito, ai sensi dell’artt. 12 e 13 l. 228/03, uno speciale programma di assistenza che assicura, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Qualora la vittima del reato sia persona straniera si applicano le disposizioni dell’art. 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998.

Il legislatore per sostenere le persone che, a vario titolo, si ritrovano in pericolo o danneggiate da attività criminose di sfruttamento o di vero e proprio trafficking ha previsto, infatti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo denominato “per le misure anti tratta”.

In questo convergono, in particolare, due fondi: a) le somme destinata dall’art. 18 del T.U. immigrazione, norma che prevede programmi a favore di persone straniere vittime di violenza o di sfruttamento, che si trovano in pericolo per il tentativo stesso di essersi sottratte a una tale situazione, a prescindere da qualsivoglia collaborazione prestata alle Autorità giudiziarie. b) i proventi delle confische derivanti da sentenze di condanne (o ex art. 444 c.p.p.) per i reati di cui
agli artt. 600,601,602 e 416 ult. co. c.p.

Esiste, poi, un altro Fondo per uno speciale programma di assistenza per le vittime di trafficking ex art. 13. Vengono stanziati fondi appositi per un programma speciale che ha destinatari e finalità differenti rispetto a quelli precedenti.

Più esattamente, ne sono destinatari solo le vittime di trafficking in quanto tali.
La finalità è semplicemente quella di “primo soccorso”: fornire un alloggio e un’assistenza nell’immediato. Se, in un momento successivo, la vittima mostrerà di aver bisogno e di volere aderire ad un programma di integrazione sociale, potrà accedere agli strumenti apprestati dal fondo per le misure antitratta.

L’art. 13 in esame, inoltre, chiarisce come il fondo speciale sia indirizzato a casi diversi da quelli di cui all’art. 16 bis, dl 8/91, che predispone un programma di protezione per le vittime di trafficking che ricoprono la veste di “testimoni di giustizia” (ossia, che in qualità di persone offese rendono dichiarazioni giudiziarie attendibili, per le quali non è sancita la sussistenza dei rigidi requisiti ordinariamente richiesti per accedere al programma di protezione di cui al dl 8/91).

Quindi, se la vittima è un “testimone di giustizia” (fornisce un certo tipo di dichiarazioni e si trova in un certo tipo di pericolo) potrà ricorrere al “prezioso” programma di protezione finanziato dal fondo per i reati mafiosi di cui al dl 8/91; se la vittima, viceversa, presenta i requisiti di cui all’art. 12, in combinato disposto con l’art 18 T.u. immigr. potrà accedere al programma di integrazione finanziato dal fondo anti-tratta; se, infine, la persona offesa, almeno inizialmente, non ha tali requisiti, ricorrerà ad un programma di primo intervento, che certo poi non esclude l’accesso ad uno degli altri due menzionati programma.

Dai risultati, però, non pare che queste tutele siano sufficienti.

Ne consegue che per addivenire ad una completa tutela penale dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., il legislatore dovrà compiere uno sforzo in più, sostenendo le vittime si a livello personale, in fase di indagini, garantendo loro le adeguate tutele dal loro “sfruttatore”, sia a livello sociale, prevedendo una rete di aiuti, sociali, economici, lavorativi, assistenziali, che consentano da, un lato, di avere le risorse concrete per poter affrontare le conseguenze immediate di una denuncia e, dall’altro, la condizione perché questa denuncia non si riveli lesiva nei loro stessi confronti, ad esempio portandoli all’espulsione dal territorio dello Stato.

Tania Emanuela Beretta (Giurista)
QUADRO NORMATIVO

Legge 11 agosto 2003, n. 228
“Misure contro la tratta di persone”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003

ART. 1. (Modifica dell’articolo 600 del codice penale).
1. L’articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:
“ART. 600. – (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). – Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.
ART. 2. (Modifica dell’articolo 601 del codice penale).
1. L’articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:
“ART. 601. – (Tratta di persone). – Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.
ART. 3. (Modifica dell’articolo 602 del codice penale).
1. L’articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:
“ART. 602. – (Acquisto e alienazione di schiavi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.
ART. 4. (Modifica all’articolo 416 del codice penale).
1. Dopo il quinto comma dell’articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:
“Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.
ART. 5. (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale).
1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
“ART. 25-quinquies. – (Delitti contro la personalità individuale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.
ART. 6. (Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: “, 600, 601 e 602” sono soppresse;
b) all’articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: “di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “416, sesto comma, 600, 601, 602,”;
c) all’articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: “dagli articoli” la seguente: “600,” e dopo la parola: “601,” la seguente: “602,”.
ART. 7. (Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).
1. All’articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: “513-bis, 575,” sono inserite le seguenti: “600, 601, 602,”.
2. All’articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: “previste dagli articoli”, sono inserite le seguenti: “600, 601, 602,”.
3. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: “416-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,”.
ART. 8. (Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).
1. All’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: “agli articoli” sono inserite le seguenti: “600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602,” e dopo le parole: “codice penale” sono aggiunte le seguenti: “e di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75”.
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
ART. 9. (Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
ART. 10. (Attività sotto copertura).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
ART. 11. (Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia).
1. Al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: “di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale” sono aggiunte le seguenti: “e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale”.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:
“8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 3”.
ART. 12. (Fondo per le misure anti-tratta).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai com
mi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.
4. All’articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione delle somme stanziate dall’articolo 18”.
5. Il comma 2 dell’articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.
ART. 13. (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 14. (Misure per la prevenzione).
1. Al fine di rafforzare l’efficacia dell’azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell’attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d’intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all’interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell’interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 15. (Norme di coordinamento).
1. All’articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “600-quinquies” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,”.
2. All’articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: “600-ter” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,”.
3. All’articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: “600-ter” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,”.
4. All’articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.
5. L’articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente:
“ART. 600-septies. – (Confisca e pene accessorie). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive”.
6. Al primo comma dell’articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: “dagli articoli” è inserita la seguente: “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.
7. All’articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: “agli articoli” è inserita la seguente: “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.
8. All’articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: “dagli articoli” è inserita la seguente “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.
9. All’articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: “dagli articoli” è inserita la seguente: “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.
10. All’articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: “agli articoli” è inserita la seguente: “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.
ART. 16. (Disposizioni transitorie).
1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell’udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni del comma 2 dell’articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
NORME COLLEGATE E RIFERIMENTI NORMATIVI
– La Convenzione di Ginevra sull’abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, ratificata e resa esecutiva in Italia con il R.D. 26 Aprile 1928 n. 1723;
– La Convenzione supplementare di Ginevra sulla schiavitù del 7 settembre 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 20 dicembre 1957, n. 1304;
– La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 19
50 che espressamente enuncia all’art. 4 il divieto di schiavitù e del lavoro forzato, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 4 agosto 1955, n. 848;
– Il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la l. 25 ottobre 1977, n. 881;
– Lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale firmato a Roma il 17 luglio 1998, che tra i crimini contro l’umanità contempla espressamente all’art. 7 la riduzione in schiavitù, la schiavitù sessuale e la prostituzione forzata, ratificato e reso esecutivo in Italia con la l. 12 luglio 1999 n. 232;
– La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, entrata in vigore il 29 settembre 2003, con i due protocolli sulla tratta di persone, trafficking in human beings, e sul traffico di migranti, smuggling of migrants, sottoscritti nella conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000.
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – “Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
Vedi scheda sintetica di riferimento
Decreto legislativo 8/1991 – “Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”;
Decreto legislativo 231/01 – “Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
Il Decreto legislativo n. 231/01 ha introdotto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, enti nel cui ambito rientrano tutti i soggetti forniti di personalità
giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica . Rimangono, di conseguenza, esclusi – per espressa volontà del legislatore – lo Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli altri enti pubblici non economici e gli altri enti che svolgono funzioni di rilevanza costituzionale.
Decreto legislativo 152/91 – “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, convertito in legge 203/91;
Estratto c.d. Protocollo di Palermo
“Articolo3 Terminologia
Ai fini del presente Protocollo :
a. “Tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;
b. Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a. del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di cui alla lettera a. è stato utilizzato;
c. Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini dello sfruttamento sono considerati “tratta di persone” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a. del presente articolo;
d. “Bambino” indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18.
(…)
Articolo 5 Penalizzazione
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di cui all’art. 3 del presente Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:
a. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
b. Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
c. All’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
II. Tutela delle vittime della tratta di persone
Articolo 6 Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone
1. Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l’identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.
2. Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone:
a. Informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
b. Assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.
3. Ogni Stato Parte prende in considerazione l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:
a. Un alloggio adeguato;
b. Consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendono;
c. Assistenza medica, psicologica e materiale; e
d. Opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.
4. Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni del presente articolo, l’età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un’educazione e delle cure adeguati.
5. Ogni Stato Parte cerca di assicurare l’incolumità fisica delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio.
6. Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto.

ORGANI GIURISDIZIONALI COMPETENTI

L’ art. 6, modificando gli artt. 5, 51 e 407 c.p.p., attribuisce la competenza al Tribunale monocratico, sottraendola alla Corte d’assise, sia per la commissione individuale del reato, sia per quella in forma associativa; attribuisce le funzioni di Pubblico ministero all’ufficio del P.m. presso il Tribunale del capoluogo del Distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, ciò sia per la forma individuale che per quella associativa; espande in ogni caso a due anni la durata massima delle indagini preliminari.
STRUMENTI DI TUTELA ALLE VITTIME

Alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale è garantito, ai sensi dell’artt. 12 e 13 l. 288/03, uno speciale programma di assistenza che assicura, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Qualora la vittima del reato sia persona straniera si applicano le disposizioni dell’art. 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998. Il legislatore per sostenere le persone che, a vario titolo, si ritrovano in pericolo o danneggiate da attività cr
iminose di sfruttamento o di vero e proprio trafficking ha previsto, infatti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo denominato “per le misure anti tratta”. In questo convergono, in particolare, due fondi: a) le somme destinata dall’art. 18 del T.U. immigrazione, norma che prevede programmi a favore di persone straniere vittime di violenza o di sfruttamento, che si trovano in pericolo per il tentativo stesso di essersi sottratte a una tale situazione, a prescindere da qualsivoglia collaborazione prestata alle Autorità giudiziarie. b) i proventi delle confische derivanti da sentenze di condanne (o ex art. 444 c.p.p.) per i reati di cui
agli artt. 600,601,602 e 416 ult. co. c.p.
Esiste, poi, un altro Fondo per uno speciale programma di assistenza per le vittime di trafficking ex art. 13. Vengono stanziati fondi appositi per un programma speciale che ha destinatari e finalità differenti rispetto a quelli precedenti.
Più esattamente, ne sono destinatari solo le vittime di trafficking in quanto tali.
La finalità è semplicemente quella di “primo soccorso”: fornire un alloggio e un’assistenza nell’immediato. Se, in un momento successivo, la vittima mostrerà di aver bisogno e di volere aderire ad un programma di integrazione sociale, potrà accedere agli strumenti apprestati dal fondo per le misure antitratta.
L’art. 13 in esame, inoltre, chiarisce come il fondo speciale sia indirizzato a casi diversi da quelli di cui all’art. 16 bis, dl 8/91, che predispone un programma di protezione per le vittime di trafficking che ricoprono la veste di “testimoni di giustizia” (ossia, che in qualità di persone offese rendono dichiarazioni giudiziarie attendibili, per le quali non è sancita la sussistenza dei rigidi requisiti ordinariamente richiesti per accedere al programma di protezione di cui al dl 8/91).
In altri termini, se la vittima è un “testimone di giustizia” (fornisce un certo tipo di dichiarazioni e si trova in un certo tipo di pericolo) potrà ricorrere al “prezioso” programma di protezione finanziato dal fondo per i reati mafiosi di cui al dl 8/91; se la vittima, viceversa, presenta i requisiti di cui all’art. 12, in combinato disposto con l’art 18 T.u. immigr. potrà accedere al programma di integrazione finanziato dal fondo anti-tratta; se, infine, la persona offesa, almeno inizialmente, non ha tali requisiti, ricorrerà ad un programma di primo intervento, che certo poi non esclude l’accesso ad uno degli altri due menzionati programma.

 

 

 

 

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