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LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE E CIVILE DEI MAGISTRATI

domenica 03rd, Febbraio 2008 / 18:17 Written by

di Antonio Laurino

(3° parte – Seguito dal n. 2 di giugno-settembre 2007)

10. LA SENTENZA 13 GIUGNO 2006 DELLA GRANDE SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL LUSSEMBURGO.

LA LEGGE 117/88 VIOLA I PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO, NELLA PARTE IN CUI LIMITA ARBITRARIAMENTE L’AMBITO DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.

CONVINTA ADESIONE DEI PRIMI AUTORI DELLA DOTTRINA.

La più autorevole, fra le conferme alle nostre tesi, non può che provenire dalla recentissima Sentenza 13 giugno 2006 resa dalla più alta magistratura esistente nell’ordinamento comunitario europeo, vale a dire dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia U.E. del Lussemburgo.

La pronunzia, integralmente pubblicata su www.aziendalex.kataweb.it/, oltre che (sempre integralmente) sui settimanali giuridici ""Diritto e Giustizia"" fasc. 29/2006, pagg. 105 segg., e ""Guida al Diritto"", fasc. nr. 4 / 2006 <>, pagg.30 – 39, si caratterizza per l’affermazione, netta e categorica, dei seguenti principi di diritto, assolutamente dirimenti a favore della dimostrazione della fondatezza delle tesi qui sostenute:

I. Gli Stati membri dell’U.E. rispondono a titolo extracontrattuale del danno patito dai singoli, in conseguenza di violazioni manifeste del diritto comunitario compiute dagli organi giurisdizionali, quand’anche tali violazioni derivino dall’attività di interpretazione delle norme o di valutazione dei fatti e delle prove;
II. Per stabilire quando una violazione del diritto comunitario debba ritenersi manifesta "" si valuta, in particolare, alla luce di un certo numero di criteri quali il grado di chiarezza e precisione della norma violata, il carattere scusabile o inescusabile dell’errore di diritto commesso, o la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.234, terzo comma, del Trattato C.E., ed è presunta, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia "" (così il punto 43. della sentenza 13 giugno 2006); su questo punto, inoltre, il massimo giudice europeo conferma le precedenti sue statuizioni, rese a partire dalla sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C – 6 / 90 e C – 9 / 90 ricorrenti ""Francovich ed altri"", e poi dalla sentenza 5 marzo 1996 cause riunite C – 46 / 93 e C – 48 / 93, e in ultimo dalla la sentenza 30 settembre 2003 causa C – / 224 / 01 ricorrente ""Kobler"";
III. Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave ""inescusabile"" del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto comunitario.
I primi commenti della dottrina si registrano in termini di grande interesse ed enfasi.

Oltre al richiamo svolto dal Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Milano Nicolò Zanon, su ""Guida al Diritto"", fasc.26 / 2006, pag.6 (di cui si è fatto sopra cenno), in un contesto argomentativo proteso a dimostrare la sostanziale legittimità della riforma dell’Ordinamento giudiziario in parola, parla addirittura di ""sentenza di portata epocale"" Morelli nelle ""conclusioni"" riportate a pag.105 del fasc. 29 / 2006 del settimanale ""Diritto e Giustizia"". Così dice il giurista:

""La sentenza ha portata epocale  sull’ordinamento giuridico nazionale, giacché istituisce una sorta di quarto grado di giudizio, in tutti i casi in cui vi siano norme comunitarie che attribuiscano diritti ai singoli e tali diritti non siano riconosciuti dallo Stato membro, nemmeno nella sua estrema forma giurisdizionale (si riferisce alla Corte di Cassazione, quale giudice di ultima istanza). Non solo, ma cadono, inoltre, le esenzioni per il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale dei giudici relative all’interpretazione di norme di diritto, alla valutazione del fatto e delle prove, cristallizzate da anni nella legge 117 / 1988. Restano in piedi, tuttavia, per la manifesta violazione di norme appartenenti al diritto interno, aprendo una paradossale disparità di trattamento tra interpretazione di norme comunitarie e norme interne"".

Tale paventato pericolo di sperequazione viene prontamente risolto da Damato, nel paragrafo ""gli effetti"" del suo saggio pubblicato sul settimanale giuridico ""Guida al Diritto"", fasc. nr.4 / 2006 <>, pag.39, in questi chiarissimi termini:

""L’impatto di tale decisione sulla legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati è oltremodo significativo. Essa determina, secondo una ben nota giurisprudenza della Corte Costituzionale, la disapplicazione delle norme nazionali risultate incompatibili con il diritto comunitario. La sentenza della Corte di Giustizia riguarda, però, unicamente i casi di violazione dei diritti attribuiti ai singoli dalle norme comunitarie, e i suoi effetti sulla legge italiana sono circoscritti a tali ipotesi. A essa consegue, perciò, la possibilità che si determinino situazioni di discriminazione per gli individui che subiscono analoghi danni per violazioni del diritto interno. In attesa di una modifica della legge 117 / 1988, la tutela di tali situazioni, note al diritto comunitario come discriminazioni alla rovescia, può essere assicurata unicamente, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, attraverso l’applicazione del principio di uguaglianza, equiparando le violazioni del diritto interno a quelle del diritto comunitario"".

In conclusione sul punto, deve rimarcarsi che:

  • 1. il senso di giustizia sostanziale appartenente al popolo sovrano (art.1 co.2 Cost.) impone di interpretare la legge 117 / 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati nel senso fatto proprio dall’insuperabile (non solo per la sua raffinatezza giuridica, ma soprattutto perché resa dal Giudice dotato della massima autorità giurisdizionale in Europa) sentenza 13 giugno 2006 della Corte di Giustizia U.E.;
  • 2. sebbene solo da un punto di vista meramente formale – sistematico, risultano corrette le precisazioni che i due cennati autori hanno svolto, con riferimento agli effetti concreti di immediato impatto della annotata pronunzia che si limitano soltanto ai casi di violazioni manifeste del diritto comunitario da parte del giudice italiano, deve comunque ribadirsi che il concetto fondamentale (desumibile dalla Sentenza 13 giugno 2006) è quello della evidente arbitrarietà di qualsiasi limitazione operata dalla legge italiana all’area della responsabilità civile dei magistrati e nei termini censurati, e cioé:
  • A. nei casi in cui la pretesa civilistica si fondi su di una errata attività interpretativa delle norme di diritto e su di un’errata attività interpretativa del fatto controverso;
  • B. nei casi in cui la pretesa civilistica si fondi non già sul dolo o sulla colpa grave ""inescusabile"" (giusto disposto dell’art.2 della legge 117 / 1988), bensì su gradi meno intensi di colpa (colpa grave non ""inescusabile""; colpa lieve);
  • 3. oltre che violare il
    supremo sentimento / valore della giustizia sostanziale che (ai sensi del combinato disposto degli artt.1 comma 2, 101 comma 1, 111 comma 1 e113 commi 1 e 2 della Costituzione – per i casi di mancata tutela avverso atti della pubblica amministrazione) deve sicuramente essere posto quale impretermittibile regola / base di qualsiasi giurisdizione, non avrebbe un senso razionale ritenere applicabili i sacrosanti principi resi dalla Corte di Giustizia Europea ai soli casi di ""manifesta violazione da parte degli organi giurisdizionali del diritto comunitario"" e non anche agli analoghi casi di ""manifeste violazioni"" del diritto interno (che siano ""manifeste"" sulla base dei canoni della chiarezza della legge e della giurisprudenza, e secondo lo schema di giudizio del cd. ""errore scusabile""), argomentando surrettiziamente che la ripetuta Sentenza 13 giugno 2006 esplica i suoi effetti giuridici immediati nel solo ambito della responsabilità civile derivante dall’errore di interpretazione del diritto comunitario (e del fatto controverso attinente l’applicazione del diritto comunitario).

Sebbene ciò sia vero da un punto di vista meramente formale – sistematico (come confermano i citati autori) sicuramente non può predicarsi di ciò una applicazione acritica ed assolutizzante, che non sarebbe praticabile di fronte ad una giurisdizione seria e non corporativa, non solo perché (come ha chiaramente evidenziato Damato su ""Guida al Diritto"")  "" … Ad essa consegue, perciò, la possibilità che si determinino situazioni di discriminazione per gli individui che subiscono analoghi danni per violazioni del diritto interno. In attesa di una modifica della legge 117 / 1988, la tutela di tali situazioni, note al diritto comunitario come discriminazioni alla rovescia, può essere assicurata unicamente, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, attraverso l’applicazione del principio di uguaglianza, equiparando le violazioni del diritto interno a quelle del diritto comunitario"", ma soprattutto perché non vi sono plausibili e serie cause ostative, vuoi di stretto diritto positivo interno, vuoi di logica ermeneutica (non ci dimentichiamo mai l’art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale, ribadito dall’appena cennato art.2 comma 2 del Decreto 109 / 2006 nella sua impostazione generale ricavabile dal rapporto con il comma 1), per trasporre i predetti principi nella diversa fattispecie dell’errore di interpretazione del ""diritto interno""  compiuto dal magistrato, seppur con tutte le cautele imposte dal carattere di ""violazione manifesta"" della violazione che da luogo a responsabilità civile, nonché dalle linee / guida  imposte dalla Grande Sezione;

  • 4. acclarato ciò, diviene lapalissiano ritenere gli appena cennati principi pienamente validi anche nel collaterale settore della responsabilità disciplinare, proprio perché delle due aree, sicuramente quella della responsabilità civile è un quid pluris disvalutativo; la piena conferma di tale assunto è facilmente ricavabile (fra l’altro) non solo dal primo comma dell’art.9 della (criticata) legge 13 aprile 1988 nr.117, che impone l’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare una volta che sussistano i presupposti per quella civile, ma anche dall’ultimo comma del ridetto art. 9, che prescrive – per la configurazione della responsabilità disciplinare – la sufficienza di un grado meno intenso di colpa, rispetto alla ""colpa grave inescusabile"" necessaria per fondare un giudizio di risarcimento danni ai sensi di quella normativa speciale.

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11. IN DIREZIONE DI UNA RADICALE RIFORMA DELLA LEGGE 117 / 1988. EFFICACIA IMMEDIATAMENTE PRECETTIVA DELLA SENTENZA 13 GIUGNO 2006 DELLA GRANDE SEZIONE, AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA LEGGE 117 / 1988 PER MANCATO ADEGUAMENTO AL DIRITTO COMUNITARIO.

Ai sensi dell’art.5, comma 3 lettera a) della legge 23 agosto 1988 nr.400:

""Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro: a) … ; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; … "".

Ad abundantiam, ed a significazione del sempre maggior grado di riconoscimento, da parte del diritto positivo, dell’efficacia precettiva delle fonti di diritto internazionale, basti qui osservare che la recente legge 9 gennaio 2006 nr.12, recante ""Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo"", ha introdotto un apposita lettera a bis) in aggiunta alla lettera a) del predetto art. 5 comma 3, attraverso la quale si statuisce l’obbligo, da parte dell’Esecutivo, di ""promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunzie della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo emanate nei confronti dello Stato Italiano"", con l’ulteriore onere della comunicazione alle Commissioni parlamentari permanenti per le delibazioni di competenza, ed in prospettiva di una iniziativa legislativa di recepimento.

Assolutamente ineludibile si appalesa, quindi, l’obbligo del Governo Italiano di ""promuovere gli adempimenti di competenza"" nei sensi e nei termini sopra rappresentati e sotto forma di adeguati disegni di legge di iniziativa governativa volti ad abrogare la legge 117 / 1988 nella parte in cui – a tradimento della plebiscitaria volontà popolare resa all’indomani del referendum del 1987, indetto proprio a seguito del noto caso ""Tortora"" –  arbitrariamente esclude la responsabilità civile dei magistrati, soprattutto se si considera doverosamente l’incontestabile ed insuperabile autorità giurisdizionale della pronunzia, resa nella forma della Grande Sezione.

Ciò trova conferma anche nella costante giurisprudenza della più alta magistratura dello Stato Italiano la quale (Cfr., Corte Costituzionale, Sentenze nn.rr.113 / 1985 e 389 / 1989, entrambe riassunte in ""Rivista Penale"", fasc. 9 / 2005, 963):

""qualsiasi sentenza che applica e / o interpreta una norma comunitaria << ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di Giustizia, come interprete qualificato del diritto comunitario, ne precisa autoritativamente il significato con le proprie sentenze e, per tale via, ne determina, in definitiva, l’ampiezza ed il contenuto delle possibilità interpretative>>"".

Secondo la Corte Costituzionale (cfr., in particolare, la Sentenza 113 / 1985 cit.):

 ""la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio, e senza che i suoi effetti siano intaccabili dalla legge ordinaria dello Stato: e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell’immediata applicabilità. Questo principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli aorgani CE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia"".

A seguito del chiarissimo e dirompente enunciato, reso da quel Giudice Europeo dotato della massima autorità giurisdizionale, si pongono nell’immediato gravi e non eludibili problemi di applicazione non incostituzionale della medesima legge 117 / 1988 in parola, se non ci si dimentica che è obbli
go indiscusso (e non seriamente discutibile) dell’Ordinamento giuridico italiano quello di conformarsi al diritto internazionale e, segnatamente, ai precetti dell’ ""ordinamento comunitario"" di cui parlano, in funzione chiaramente precettiva, gli art. 10 comma 1 e 117 comma 1 della Costituzione, e di cui le statuizioni delle Sentenze della Corte di Giustizia assumono una portata vincolante, assolutamente inobliterabile per la giurisdizione italiana.

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12. ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART.2 COMMA 1 ULTIMO PERIODO DELLA LEGGE 117 / 1988, NELLA PARTE IN CUI STABILISCE L’IRRISARCIBILITA’ DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA ATTIVITA’ GIUDIZIARIA ILLEGITTIMA, DIVERSO DAL DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DALLA MERA E SOLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE.

La legge 117 / 1988, come è noto, venne approvata a seguito del referendum indetto e svoltosi nel 1987, a seguito del clamoroso caso ""Tortora"".

Fra i tanti tradimenti che la classe politica di allora arrecò ad una (mai vista così plebiscitaria) schiacciante volontà popolare, vi era, oltre all’introduzione di una serie di aggettivazioni (di cui si dirà meglio innanzi) volte a delimitare drasticamente l’ambito di potenziale operatività della norma (potenziale perché, stando ai repertori, tale legge – di fatto – è sicuramente fra quelle ad oggi meno applicate in assoluto), anche una limitazione della risarcibilità del solo danno non patrimoniale derivante da provvedimento giudiziario illegittimo (secondo i parametri dello stesso articolo 2 della l. 117) e che abbia imposto al cittadino una ingiusta privazione della sua libertà personale.

Ad onor del vero, occorre rappresentare al lettore che la metà degli anni ottanta vedevano un diritto vivente in materia di danno non patrimoniale ancora allo stadio ""embrionale"", essendovi state soltanto (e con il solo limitato riferimento al danno biologico in senso stretto) delle prese di posizione della Corte Costituzionale.

Con le note sentenze 88 / 1979 e 184 / 1986, il Giudice delle leggi aveva respinto le varie questioni di costituzionalità dell’art.2059 C.C. sollevate (fra gli altri) dal Tribunale di Genova (al quale si deve la prima sentenza sul danno biologico, risalente addirittura al 1974), sul rilievo che ben può predicarsi la risarcibilità del danno non patrimoniale / rectius biologico ai sensi del combinato disposto degli artt.2 della Costituzione (che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo) e dell’art.2043 del Codice Civile (clausola generale della responsabilità civile), senza andare ad incappare nei rigori dell’espressa previsione di legge della risarcibilità del danno non patrimoniale che, invece, l’art.2059 C.C. imponeva all’interprete.

Da questa prospettazione, non appare connotata di una qualche malafede la specifica scelta del legislatore di allora, di delimitare la previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi di privazione della libertà personale (derivante da provvedimento giudiziario illegittimo), ancorché la dottrina giuridica già da tempo parlava di pienezza di tutela della persona in quanto tale e non soltanto quale fonte di reddito; tutela assicurabile solo con il consequenziale riconoscimento di un risarcimento, effettivo e congruo, anche delle sofferenze e dei patemi d’animo conseguenti alla lesione di quei diritti, espressamente dichiarati ""inviolabili"" dall’art.2 della Cost..

La questione, come è noto, è però radicalmente mutata con la tumultuosa evoluzione della giurisprudenza (costituzionale, di legittimità e di merito) che ha caratterizzato gli ultimi anni, e che ha visto il suggello, ai massimi livelli della giurisdizione ed alla ribalta dei vari mass – media, di un danno da lesione dei valori costituzionalmente garantiti sinteticamente definito ""danno esistenziale"".

La più recente ed autorevole giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Sentenze 31 maggio 2003 nn.rr.8827 e 8828 della III Sezione Civile, entrambe integralmente pubblicate su Guida al Diritto nr.25 del 28 giugno 2003, su Diritto e Giustizia nr.24 del 21 giugno 2003, la Sentenza 8828 pubblicata integralmente sul sito http://www.altalex.it/ con commento del Prof.Giuseppe Cassano, oltre che per estratto sul Sole 24 ore del 7 giugno 2003, entrambe inoltre pubblicate anche in Foro Italiano, 2003, I, cc 2277 e segg., con nota a commento di Emanuela Navarretta da significativo titolo << Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente >>) ha, con statuizione definita epocale, riconosciuto la piena risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei valori costituzionali della persona, ritenendo soddisfatta la clausola di riserva contenuta nell’art.2059 CC (risarcimento nei soli casi previsti dalla Legge) non più solo attraverso la tradizionale interpretazione (secondo la quale il danno non patrimoniale poteva essere risarcito nelle fattispecie costituenti, anche astrattamente, reato), ma proprio nei casi previsti dalla Legge Fondamentale mediante la previsione del Diritto costituzionale della persona, argomentando che la previsione costituzionale del diritto non può non implicare anche la sua piena ed incondizionata tutela da parte dell’Ordinamento giuridico, tutela rispetto alla quale il momento risarcitorio costituisce la più canonica forma di reintegrazione.

Le Sentenze 8827 e 8828 / 2003 della III Sezione Civile, valorizzando qualche timida ma critica voce del passato (cfr. Pretore Bologna 20.11.1990, Bolognesi c. La Depositaria, secondo il quale la riserva di legge ex art.2059 cc è – lapalissianamente – sciolta dallo stesso dettato normativo costituzionale, che è ovviamente la legge per eccellenza) hanno trovato, per la loro importanza (veramente epocale) nel riordinare l’intero sistema della responsabilità civile e nell’aver condotto il tormentato sistema della responsabilità civile ex art.2059 cc. a razionalità e coerenza interna (secondo C. Cost.233 / 2003), amplissimo commento anche in ""Danno e Responsabilità"", fascicolo 8-9 / 2003 da parte degli autori F.Busnelli, G.Ponzanelli, Procida Mirabelli di Lauro.

Detto innovativo e dirompente indirizzo del Giudice della nomofilachia è stato quindi ancora più autorevolmente confermato dalla Corte Costituzionale la quale, nella motivazione della Sentenza 30 giugno – 11 luglio 2003 nr.233,( anch’essa integralmente pubblicata sul sito http://www.altalex.it/, e di cui si è data ampio risalto sul Sole 24 Ore del 12 luglio 2003, pag.27, nonché su Italia Oggi del 15 luglio 2003, pag.27 e nel fascicolo 10 / 2003 di ""Danno e Responsabilità"" con commento di diversi autori di dottrina) ha espressamente richiamato le Sentenze 8827 e 8828 della Suprema Corte per condividerne appieno il nuovo orientamento. 

Per ulteriori commenti sul nuovo rivoluzionario indirizzo, veggasi inoltre fascicolo 8 / 2003 de ""Il Corriere Giuridico"", 1017 e segg.,nonché ""Diritto e Giustizia"", 26.7.2003 nr.29, 38-41.

Quindi, tale giurisprudenza, inauguratasi con la sentenza della Cassazione Civile I Sez. 7 giugno 2000 nr.7713, ed approdata alla oramai dirimente sentenza 11 luglio 2003 nr.233 della Corte Costituzionale, ha oramai definitivamente sancito che il danno non patrimoniale, nelle sue varie tipologie del danno biologico, esistenziale, morale, edonistico, estetico, deve trovare la sua integrale e non fittizia riparazione in tutti quei casi in cui vi
ene leso un diritto o un interesse costituzionalmente garantito.

Ma se ciò non può quindi essere più messo in dubbio (almeno seriamente), allora diviene subito evidente la manifesta sperequazione fra soggetti che, oramai, hanno pieno diritto a vedersi ristorare ogni forma di danno morale / non patrimoniale / esistenziale per qualsiasi evento negativo ed illegittimo della vita, ed invece soggetti (evidentemente più sfortunati, o che devono piegare l’inviolabilità dei loro diritti lesi dinnanzi ad una soverchiante ""ragion di Stato"") che, a fronte di provvedimenti giudiziari palesemente illegittimi ed ingiusti, vedrebbero le lesioni subite non meritevoli di alcun ristoro, solo perché il danno è stato causato dall’esercizio (ovviamente accertato come illegittimo) delle funzioni giudiziarie e / o giurisdizionali. Ammettere una tale sperequazione (di così grossolana evidenza alla luce dell’appena rappresentato definitivo assestamento delle massime giurisdizioni) implicherebbe, di necessità, la violazione non solo del fondamentale canone dell’eguaglianza imposto dall’art.3 Cost. sub specie di palese disparità di trattamento fra soggetti da risarcire per uno stessa species, ma dello stesso art.2 Cost. nella parte in cui impone al legislatore ed alla giurisdizione la tutela integrale dei ""diritti inviolabili"", ed ancora, della normativa convenzionale europea che impone agli Stati membri la tutela piena ed integrale della dignità e di tutti gli altri diritti a contenuto non patrimoniale, attribuiti alla persona umana in quanto tale.

L’eventuale obiezione (solitamente ricorrente quando si parla di responsabilità – a vario titolo – dei magistrati), secondo cui la prospettiva di una responsabilità risarcitoria veramente piena e non apparente pregiudicherebbe la tanto decantata (e forse tanto agognata) autonomia ed indipendenza che la magistratura deve avere per espresso disposto costituzionale (art.104 comma 1), non assumerebbe pregio giuridico alcuno, alla luce della dirimente e netta statuizione resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza 19 gennaio 1989 nr.18 (pubblicata in ""Foro Italiano"", 1989, I, 305; ""Corriere Giuridico"", 1989, 163; ""Amministrazione Italiana"", 1989, 667; ""Consiglio di Stato"", 1989, II, 20; ""Giustizia Civile"", I, 769; ""Rivista Amministrativa"", 1989, 704; ""Rivista della Corte dei Conti"", 1989, fasc.1, 220; ""Cassazione Penale"", 1989, 538; ""Giurisprudenza Italiana"", 1989, I, 1, 1430; ""Foro Amministrativo"", 1989, 1317; ""Responsabilità Civile"", 1989, 565) che, per la sua rilevanza, si riporta nella massima ufficiale:

""E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge 13 aprile 1988 nr.117, nella parte in cui prevede e disciplina la responsabilità dei giudici per colpa grave, sollevata con riferimento agli artt.101, 104 e 108 Cost., sul presupposto che tale responsabilità comprometta l’imparzialità della magistratura, con l’attribuzione alle parti di uno strumento di pressione idoneo ad influenzarne le decisioni, ed all’art.10 Cost., in relazione alla risoluzione 29 novembre 1985 dell’Assemblea Generale dell’O.N.U., secondo la quale i giudici debbono godere di forme di immunità dalle azioni civili di risarcimento dei danni derivanti da atti impropri od omissioni commessi nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali."".

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13. LA GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE E CIVILE (C.S.M., SEZIONI UNITE E SEMPLICI DELLA CORTE DI CASSAZIONE) FORMATASI SUI VIZI DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELL’ERRORE DI DIRITTO GROSSOLANO, DELL’APPROSSIMAZIONE INGIUSTIFICABILE, DELLE MOTIVAZIONI COMPLETAMENTE AVULSE DAL CONTESTO DI FATTO E DI DIRITTO PECULIARE ALLA FATTISPECIE CONTROVERSA, DELLE OMISSIONI DI GIUDIZIO SU QUESTIONI DECISIVE, QUALI INEQUIVOCI FATTORI DI RESPONSABILITA’ CIVILE (E QUINDI ANCHE)  DISCIPLINARE. LESIONE DEL PRESTIGIO IN RE IPSA.

I precedenti argomenti risultano allo scrivente imprescindibili e propedeutici alla successiva esposizione, proprio perché aiutano il lettore a comprendere meglio il significato precettivo e la concreta portata delle massime (che ora ci si accinge ad elencare alla lettera) rese da una giurisprudenza disciplinare tanto copiosa quanto sconosciuta ai più (per motivi facilmente intuibili).

Nella fase anteriore alla novella legislativa di cui si sta discutendo, il diritto vivente è stato da sempre chiarissimo nel sancire che sussiste illecito disciplinare (Cfr., e pluribus, SS.UU. 18 ottobre 2005 nr.20.119 – che in questa Sentenza riprende tutta la precedente giurisprudenza di legittimità, fra cui SS.UU. 12.268 / 04, 6.214 / 05, 1.052 / 00 -, integralmente pubblicata in http://www.dirittoegiustizia.it/ – numero del 13 gennaio 2006; ma sul punto, vi sono anche Cass. SS.UU. 6214 / 05 anche in C.E.D. Cassazione RV. nr.580915; ed ancora SS.UU. nn.rr.12.268 / 04, 923 / 99, 278 / 99, 9.092 / 97, tutte riepilogate in Diritto e Giustizia fasc.29 / 2006, pag.125) in caso di concorrente sussistenza di:

  • 1. inosservanza di norme processuali;
  • 2. inesattezza tecnico – giuridica;
  • 3. dolo, oppure limitata diligenza, o scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità, etc.;
  • 4. idoneità del fatto ad incidere negativamente sulla fiducia, sulla considerazione e sulla credibilità dell’Istituzione Giudiziaria, sulla base del senso comune.

In conformità a queste linee generali, si innesta la seguente copiosa ed alquanto significativa giurisprudenza disciplinare che, ancorché anteriore al Decreto Legislativo 23.2.2006 nr.109, è sicuramente utilizzabile quale elemento per valutare la sussistenza di un’eventuale infrazione disciplinare del magistrato post Decreto 109, soprattutto se si tiene presente l’intervenuta tassatività del tipo delle infrazioni:

  • 1. la grave e macroscopica negligenza nell’esame e nella risoluzione di questioni giuridiche è sicuramente sindacabile in sede disciplinare – C.S.M., proc. 8 / 93, Sentenza 26 febbraio 1993, Pres. Galloni, in "" Manuale dell’udienza disciplinare"", anno 11, numero 85, aprile 1996, pag.243;
  • 2. l’errore inescusabile è pienamente sindacabile in sede disciplinare – C.S.M., proc. 12 / 94, Sentenza 31 maggio 1994, Pres. Galloni, in "" Manuale dell’udienza disciplinare"", anno 11, numero 85, aprile 1996, pag.248 – 249;
  • 3. l’errore inescusabile, ovvero l’intenzionale inosservanza da parte del magistrato della regola del diritto è sicuramente sindacabile in sede disciplinare – C.S.M., proc. 51 e 74 / 93, Sentenza 1 giugno 1994, Pres. Galloni, in "" Manuale dell’udienza disciplinare"", anno 11, numero 85, aprile 1996, pag.249;
  • 4. l’inescusabile negligenza nell’interpretazione della legge è sicuramente sindacabile in sede disciplinare – C.S.M., proc. 13 / 94, Sentenza 15 luglio 1994, Pres. Galloni, in "" Manuale dell’udienza disciplinare"", anno 11, numero 85, aprile 1996, pag.251;
  • 5. l’errore macroscopico nella valutazione dei fatti è sicuramente sindacabile in sede disciplinare – C.S.M., proc. 78 / 94, Sentenza 23 giugno 1995, Pres. Capotosti, in "" Manuale dell’udienza disciplinare"", anno 11, numero 85, apr
    ile 1996, pag.257;
  • 6. "" Non è sindacabile in sede disciplinare il comportamento del magistrato che risulti essersi ispirato, nell’applicazione della legge, a scelte interpretative, condivisibili od opinabili che fossero, comunque consentite dal tenore delle norme di rito (ecco l’aggancio giurisprudenziale con il principio dell’interpretazione letterale della legge ex art.12 delle ""Disposizioni sulla legge in generale""), e recepite da una parte della giurisprudenza della Cassazione, e che risulti altresì avere operato coerentemente con tali scelte interpretative nelle diverse situazioni di fatto di fronte alle quali si è di volta in volta trovato ad agire: invece, le ipotesi di <>, << errore macroscopico>> e <> legittimano la censura disciplinare di atti rientranti nell’esercizio dell’attività giurisdizionale"" – C.S.M., proc. 12 / 95, Sentenza 20 ottobre 1995, Pres. Capotosti, in "" Manuale dell’udienza disciplinare"", anno 11, numero 85, aprile 1996, pag.261;
  • 7. "" l’omissione di giudizio su questioni decisive è fonte di responsabilità civile del magistrato, in quanto ascrivibile a negligenza inescusabile""

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 2 marzo 2006 nr.4642, pubblicato nella massima sul settimanale giuridico ""Diritto e Giustizia"", fasc. 20 / 2006, 22;
•8.      ""Ricorre un caso di violazione di legge sanzionato dalla lettera a del comma 3 dell’art.2 della legge 117 / 1988 anche quando il giudice abbia motivato una propria decisione sulla base di una interpretazione normativa che << non trovi alcun aggancio nell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale né abbia, in mancanza di detti referenti, una plausibile giustificazione sul piano logico >>"";

Furgiuele, La responsabilità civile del pubblico ministero, sempre in ""Diritto e Giustizia"", fasc.37 / 2001, 35 – 37; di commento alla sentenza della I Sezione Civile della Corte di Cassazione 18 marzo – 4 maggio 2005 nr.9.288, ric. Avv. Wilfredo Vitalone, integralmente riportata sul quotidiano giuridico – telematico http://www.dirittoegiustizia.it/ del 26 maggio 2005;
•9.       ""Giudice ermeneuta, sì alla responsabilità"" – con un tale significativo titolo principia l’articolo di dottrina pubblicato sempre sul settimanale ""Diritto e Giustizia"", fasc. 41 / 2004, pagg.76 – 79, di commento pienamente adesivo al Decreto 29 settembre 2004 reso dalla II Sezione Civile del Tribunale di Roma (pagg.80 – 81 ivi).

Rilevantissimi per la piena conferma delle nostre argomentazioni risultano i principi statuiti:
""L’articolo 2 della legge 117 / 1988, nella parte in cui non consente di ottenere il risarcimento del danno causato dal magistrato, e derivato dall’attività di interpretazione della legge, è in contrasto con la normativa comunitaria, nella parte in cui sottrae aprioristicamente ed in radice l’attività interpretativa compiuta da un organo giurisdizionale di ultima istanza a ogni vaglio di esattezza da parte di altra autorità giurisdizionale"".
La portata dirompente dell’appena trascritto principio di diritto è assolutamente evidente, non abbisognando di ulteriori commenti, all’infuori di quello totalmente adesivo di Federico Colletti, ivi, pagg.76 – 79; ovviamente, non deve essere minutamente commentato sempre se si ha a che fare con un interlocutore intellettualmente serio.
•10.  ""In sede di delibazione dell’ammissibilità dell’azione di responsabilità civile del magistrato, ai sensi della legge nr.117 del 1988, non costituisce condotta suscettibile di dar luogo al risarcimento dei danni quella derivante dall’ interpretazione di norme di diritto, a meno che non emerga una manifesta infondatezza dell’istanza accolta dal giudice""

Corte di Appello di Caltanissetta 3 novembre 2003, Pres. Crisciuoli, Est. Vullo, integralmente riportata sulla rivista giuridica ""Giurisprudenza di Merito"", 2004, 217 – 220;
•11.  ""l’errore di interpretazione ed applicazione della legge non costituisce illecito disciplinare, salvo che all’incolpato non possa attribuirsi un preordinato proposito di disapplicare la legge o una grave e macroscopica negligenza nell’esame delle questioni giuridiche o nella rilevazione dei presupposti fattuali dei problemi giuridici che si pongono alla sua attenzione""

C.S.M., proc. 103 / 2002, Sentenza 14 marzo 2003, Pres. Rognoni, Est. Fici, in http://www.csm.it/, rassegna di giurisprudenza disciplinare anni 2002 – 2003;
•12.  lo scarso impegno, l’insufficiente ponderazione e limitata diligenza, ovvero comportamento del tutto arbitrario, in quanto determinato da dolo o colpa grave, sono sicuramente sindacabili dal punto di vista disciplinare, secondo le Sentenze:

C.S.M., proc. 75 / 2002, Sentenza 10 luglio 2003, Pres. Rognoni, Est. Salmè;
C.S.M., proc.78 / 2002, Sentenza 23 settembre 2003, Pres. Rognoni, Est. Salmè;
entrambe le massime, sempre di nuovo tratte dal sito istituzionale http://www.csm.it/ – rassegna di giurisprudenza disciplinare anni 2002 / 2003;
•13.   "" l’omissione di giudizio su questioni decisive è fonte di responsabilità civile del magistrato, in quanto ascrivibile a negligenza inescusabile""

Così ha statuito la stessa Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con la Sentenza 5 dicembre 2002 nr.17.259, Catalano c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla rivista giuridica ""Archivio Civile"", fasc. 10 / 2003, pag.1105, e di nuovo in ""Diritto e Giustizia"", fasc. 2 / 2003, pag.99;
•14.   "" in tema di responsabilità civile dei magistrati, l’inescusabile negligenza prevista dall’art.2 3^ Comma, lettera a) della legge 13 aprile 1988 nr.117 si concretizza non nell’errore in cui sia incorso il giudice nel valutare il materiale probatorio a sua disposizione, bensì soltanto nel fatto che il giudice abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento, posto che il concetto di negligenza inescusabile postula la sussistenza di un quid pluris rispetto alla colpa grave disciplinata dal codice civile ""

Una quanto mai acuta Corte di Cassazione, I Sezione Civile, ha statuito tale imprescindibile principio con la Sentenza 29 novembre 2002 nr.16.935, ricorrente De Biasi contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella massima in ""Repertorio del Foro Italiano"", 2002, 594, massima nr.96, sotto la voce <>; quante volte (allo scrivente numerose volte) è capitato di assistere a decisioni basate su elementi di fatto e di diritto ""del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento""; ebbene, secondo la Corte di Cassazione tale comportamento è addirittura fonte di responsabilità civile del magistrato, ai sensi della più inapplicata di tutte le leggi, e cioè della famigerata , criticata legge 117 / 1988;
•15.  la scelta del materiale probatorio è sottratta a qualsivoglia forma di discrezionalità del magistrato, secondo la ripetuta Corte di Cassazione, I Sezione Civile, Sentenza 29 gennaio 1996 nr.654, ricorrente Nodari contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, integralmente pubblicata in ""Danno e Responsabilità"", fasc.3 / 1996, pagg.332 – 333;

  • 16
    . gli errori di fatto ed i travisamenti di fatto sono causa di responsabilità civile del magistrato se puramente percettivi; non così se derivanti da attività di interpretazione di quel fatto che si pretende travisato, secondo la ripetuta Corte di Cassazione, I Sezione Civile, Sentenza 9 settembre 1995 nr.9.511, ricorrente Lugaro contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, integralmente pubblicata nella rivista giuridica ""Danno e Responsabilità"", fasc.3 / 1996, pagg.333 – 334;
  • 17. l’errore grossolano implica il dolo; non è possibile ipotizzare una piena discrezionalità del P.M. nella scelta (oltre che nella valutazione) del materiale probatorio, secondo la Dottrina giuridica (Cfr., Cristina Amato, commento alle predette sentenze, ivi, pagg.343);

infatti, non bisogna dimenticare quanto statuito dalla Corte Penale di Cassazione (principio comunque di portata generale) in tema di principio di legalità nella valutazione della prova (Cfr., Cass. Sez. I Pen., 19 novembre 2004 nr.1.293 e 111 / 1999, in ""Rivista della Guardia di Finanza"", fasc.1 / 2006, 131);
•18.  la decisione non conforme alla legge, per inosservanza della norma frutto di dolo o di colpa grave, è disciplinarmente censurabile, secondo addirittura la massima espressione del diritto vivente, e cioè secondo le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, Sentenza 5 luglio 2004 nr.12.268, integralmente reperibile sul quotidiano giuridico telematico http://www.leggeegiustizia.it/;

  • 19. ""la responsabilità disciplinare del magistrato può conseguire anche da una condotta meramente inopportuna ed avventata, non necessariamente dolosa"", di nuovo secondo le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, Sentenza 24 gennaio 2003, pubblicata nella massima ufficiale in ""Massimario annotato di Giustizia Civile"", 2003, massima nr.1.088;
  • 20. scarsa ponderazione, scarso impegno, approssimazione, macroscopica superficialità sono disciplinarmente censurabili, ancora secondo le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, Sentenza 19 luglio 2001 nr.9.774, integralmente pubblicata sul (numerose volte citato) settimanale giuridico ""Diritto e Giustizia"", fasc.33 / 2001, pagg.43 – 46, con ulteriore commento a firma di Frojo (ivi, 47 – 49);
  • 21. scarsa ponderazione, scarso impegno, approssimazione, macroscopica superficialità sono sicuramente censurabili dal punto di vista disciplinare, ancora secondo le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, Sentenze 4 agosto 2000 nr.538 e 26 aprile 2000 nr.286, entrambe in http://www.leggeegiustizia.it/; la 26 aprile 2000 è stata pubblicata integralmente anche in ""Danno e Responsabilità"", fasc. 11 / 2000, pagg.1117 – 1118, con adesivo commento di nuovo di Cristina Amato (ivi, 1119 – 1120);
  • 22. scarsa ponderazione, scarso impegno, approssimazione, macroscopica superficialità nell’attività di interpretazione e di applicazione di norme di diritto sono disciplinarmente censurabili, sempre secondo le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, Sentenza 7 agosto 1996 nr.7.226, ricorrente Sidoti contro il Ministero della Giustizia, integralmente pubblicata in ""Danno e Responsabilità"", fasc. 1 / 1997, pagg.26 – 28, che riprendono (pag.27) l’univoca giurisprudenza disciplinare delle Sezioni Unite 24 luglio 1986, 1 aprile 1987, 22 giugno 1990, 5 gennaio 1993, 23 luglio 1993; a pag.32 il commento a firma di Salvatore Cacace è perfettamente in linea con quanto statuito dal massimo giudice disciplinare, includendovi anche il caso di ignoranza della norma (Cfr., SS.UU., 18 marzo 1988 nr.2.493, in ""Repertorio del Foro Italiano"", 1988, voce <>, mass. nr.99);
  • 23. il pubblico ministero ha il dovere di essere ed apparire imparziale, in quanto parte pubblica;

ancora le Sezioni Unite Civili 26 febbraio 1999 nr.106, sempre in http://www.leggeegiustizia.it/; (sul punto si può argomentare in tali termini anche ex artt.97 Cost., 73 dell’ordinamento Giudiziario, 124, 326 e 358 del Codice di Procedura Penale);
•24.  l’errore di fatto revocatorio causa addirittura di responsabilità civile del magistrato;

Rassegna di giurisprudenza <>, in ""Responsabilità Civile e Previdenza"", 2004, 690;
•25.  scostamento dall’interpretazione prevalente deve essere ragionevolmente motivato Rassegna di giurisprudenza <>, in ""Responsabilità Civile e Previdenza"", 2004, 691;

  • 26. infine, talmente numerosi sono i contributi dottrinari reperiti dallo scrivente (e facilmente esibibili) concordi sui vari temi, che si evita una pedante e pedissequa ricitazione delle massime di cui sopra, attraverso la trascrizione del pensiero di numerosissimi autori.

Le appena elencate massime, veramente assodate e non seriamente contestabili,si caratterizzano per un evidente potere immunizzante da pretesti intellettualmente disonesti, del tipo di quelli (purtroppo) ben noti secondo i quali il giudice è dominus e basta, l’attività interpretativa è domina e nulla si discute, e così via, ad uso e consumo degli ingenui cha acriticamente assorbono tutto.
Anche l’argomento, più volte acriticamente sollevato, della pretesa necessità di riscontro di una ""inescusabilità"" della colpa grave da addebitare al magistrato trova – alla resa di un solo non superficiale studio giurisprudenziale – una molto minore efficacia persuasiva, come ora si cerca di dimostrare con il conforto della solita sequela di massime tratte da sentenze.

*§*§*§

14. SULLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ""DOLO"" E DI ""COLPA GRAVE INESCUSABILE"", RILEVANTE SIA AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE, SIA DI QUELLA DISCIPLINARE.

Come desumibile dai rispettivi articolati, l’aggiunta dell’aggettivo ""inescusabile"" delimita, in maniera vistosa, l’ambito di responsabilità in parola ai quei soli casi in cui l’errore della valutazione sul fatto o sul diritto da applicare al fatto si connota di una tale gravità, da non potere essere scusata sulla base degli elementi di giudizio che il magistrato aveva a disposizione con specifico riferimento alla fattispecie concreta. Ovviamente (ancorché per completezza lo scrivente si sofferma anche su tale punto, attraverso cui ricavarne poi dei modesti suggerimenti, nell’ultimo paragrafo del presente lavoro) le seguenti osservazioni non devono esser intese come una sostanziale obliterazione delle rilevantissime e sopra cennate statuizioni rese dalla recente Sentenza 13 giugno 2006 della Corte Europea. La giurisprudenza, sul punto, si è così espressa:

Quanto al dolo:

In tema di responsabilità civile dei magistrati, la nozione di "dolo" cui faceva riferimento l’art. 55 c.p.c., primo comma, n. 1 (abrogato dall’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497) va intesa nel senso non della semplice volontarietà dell’azione che si assume dannosa, bensì nel senso della diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente illegittimo con il deliberato proposito di nuocere ingiustamente ad altri e, segnatamente, di ledere i diritti della parte soccombente, onde la necessità, affinché possa ritenersi la sussistenza della responsabilità dei giudici, c
he l’attore fornisca la prova di una simile consapevolezza, ovvero del fatto che l’emissione del provvedimento sia stata determinata da fini estranei alle esigenze dell’amministrazione della giustizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con il quale la Corte d’Appello aveva ritenuto che non potesse configurarsi in termini di condotta dolosa la manifesta inescusabilità dell’errore contenuto nell’affermazione di un fatto inequivocabilmente contraddetto dalle risultanze del fascicolo di causa).

Cass. civ., Sez. I, 16/01/2004, n.540

FONTE:  Mass. Giur. It., 2004  Arch. Civ., 2004, 1484 Gius, 2004, 2421 CED Cassazione, 2004

Quanto alla ""colpa grave inescusabile"":

In tema di responsabilità civile per il danno cagionato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la colpa grave si caratterizza in modo peculiare rispetto alla sua nozione generale – quale è quella richiamata dall’art. 2236, secondo comma, c.c. con riferimento alla prestazione del libero professionista implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà – sia perché non può dare luogo a responsabilità l’attività del giudice di interpretazione delle norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, sia perché la detta responsabilità incontra un ulteriore limite nella necessità che la colpa grave sia qualificata da "negligenza inescusabile", per tale intendendosi una negligenza che non possa trovare non solamente giustificazione, ma neppure spiegazione in particolarità delle vicende giudiziarie idonee a rendere comprensibile l’errore del giudice.

Cass. civ., Sez. I, 07/11/2003, n.16696

PARTI IN CAUSA: Arnone C. Pres. del Consiglio dei Ministri

FONTE: Mass. Giur. It., 2003 Arch. Civ., 2004, 1111 Gius, 2004, 1157 CED Cassazione, 2004 

In tema di responsabilità civile dei magistrati, l’art. 2 l. 13 aprile 1988 n. 117, nel fissare – a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 5, comma 3 – i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, esclude possa dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, comprendendo in detta colpa, fra l’altro, la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, senza eccezioni per le norme processuali, e dunque includendo quelle che fanno carico al giudice di esaminare i temi in discussione influenti per la decisione, e di dare contezza delle ragioni della decisione stessa.

Ne deriva che il momento della funzione giurisdizionale riguardante l’individuazione del contenuto di una determinata norma e l’accertamento del fatto, con i corollari dell’applicabilità o meno dell’una all’altro, non può essere fonte di responsabilità, nemmeno sotto il profilo dell’opinabilità della soluzione adottata, dell’inadeguatezza del sostegno argomentativo, dell’assenza di una esplicita e convincente confutazione di opposte tesi, dovendo passare l’affermazione della responsabilità, anche in tali casi, attraverso una non consentita revisione di un giudizio interpretativo o valutativo; fonte di responsabilità, invece, può essere l’omissione di giudizio, sempre che investa questioni decisive, anche in relazione alla fase in cui si trova il processo, e sia ascrivibile a negligenza inescusabile. Cass. civ., Sez. I, 05/12/2002, n.17259,  Catalano C. Pres. Cons.: FONTE:  Mass. Giur. It., 2002 Arch. Civ., 2003, 1105 Gius, 2003, 7, 732

In tema di responsabilità civile dei magistrati, l’inescusabile negligenza prevista dall’art. 2, comma 3, lett. a), l. 13 aprile 1988 n. 117 si concretizza non nell’errore in cui sia incorso il giudice nel valutare il materiale probatorio a sua disposizione, bensì soltanto nel fatto che il giudice abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento, posto che il concetto di negligenza inescusabile postula la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla colpa grave disciplinata dal codice civile.

Cass. civ., Sez. I, 29/11/2002, n.16935

PARTI IN CAUSA: De Biasi C. Presidenza del Consiglio dei Ministri

FONTE: Mass. Giur. It., 2002 Arch. Civ., 2003, 984 Gius, 2003, 6, 615

Giurisprudenza correlata: Cass. civ. Sez. I, 06/11/1999, 12357; Cass. civ. Sez. I, 26/07/1994, 6950

In tema di risarcimento del danno per responsabilità civile del magistrato, la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile si sostanzia nella violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma, nell’adozione di:

– scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore;
– nella manipolazione arbitraria del testo normativo;
– e nello sconfinamento nel diritto libero;
 mentre resta nell’area dell’esenzione da responsabilità la lettura della legge secondo uno dei significati possibili, sia pure il meno probabile e convincente, quando dell’opzione interpretativa seguita si dia conto e ragione nella motivazione.

Cass. civ., Sez. I, 20/09/2001, n.11859, e 20/09/2001, Vitalone C. Pres. Cons. , in  Foro It., 2001, I, 3357, nota di SCARSELLI, e 20/09/2001 nr.11880, in http://www.legge-e-giustizia.it/2001%20GIUDAVVPROC/09SET/11880.htm

Nel sistema normativo della responsabilità civile per il danno cagionato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie la colpa grave si caratterizza in modo peculiare rispetto alla sua nozione generale, quale è richiamata nel comma 2 dell’art. 2236 c.c. con riferimento alla prestazione del libero professionista implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà sia perchè non può dare luogo a responsabilità l’attività del giudice di interpretazione delle norme di diritto, nè quella di valutazione del fatto e delle prove (art. 2, comma 2, l. 13 aprile 1988 n. 117), sia perchè la detta responsabilità incontra un ulteriore limite nella necessità che la colpa grave sia qualificata da negligenza inescusabile, per tale intendendosi una negligenza che non possa trovare non solamente giustificazione, ma neppure spiegazione in particolarità delle vicende giudiziarie idonee a rendere comprensibile l’errore del giudice.

Cass. civ., Sez. I, 06/11/1999, n.12357

PARTI IN CAUSA: Soc. Costredil e altri C. Pres. Cons.

FONTE: Giust. Civ., 2000, I, 2054, nota di MOROZZO DELLA ROCCA

La risarcibilità del danno cagionato dal magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) della l. 13 aprile 1988 n. 117, postula che tale violazione sia ascrivibile a negligenza "inescusabile", e, quindi, esige un quid pluris rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l’errore del giudice.

Cass. civ., Sez. I, 26/07/1994, n.6950

PARTI IN CAUSA Soc. Brandani e altri C. Stato it. e altri

FONTE: Mass. Giur. It., 1994

Come si può notare, tale ambito della ""inescusabilità"", ancorché ristretto, è comunque rinvenibile e non arduamente provabile in diverse fattispecie di errori gravi.

I soliti pretesti della ""insindacabilità assolut
a dell’interpretazione""

*§*§*§

15. SULLA PIENA ESTENSIONE DELLE FATTISPECIE ORA TIPIZZATE ANCHE ALLE VICENDE DISCIPLINARMENTE RILEVANTI ANTERIORI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 109 / 2006.

SULL’IMMEDIATA PREVENZIONE DEL PRETESTO DELL’IRRETROATTIVITA’ DELLE INNOVAZIONI DE QUO, FACILMENTE SUPERABILE CON LA GIURISPRUDENZA SOPRA ELENCATA, CHE LE QUALIFICAVA GIA’ RILEVANTI ADDIRITTURA SUB SPECIE DI RESPONSABILITA’ CIVILE EX LEGGE 117 / 88.

Come si è accennato, l’appena elencata giurisprudenza si è formata anteriormente alle rilevanti innovazioni legislative, oggetto della modesta  presente riflessione.

Ma ciò non toglie nulla alle tesi che lo scrivente intende dimostrare.

Devesi innanzitutto puntualizzare che risulta di comune conoscenza (ai cd. addetti ai lavori) che le fattispecie cd. ""tipizzate"" costituiscono il punto di arrivo di un legislatore delegato che, nel fare ciò, ha esaminato la pluridecennale giurisprudenza del giudice disciplinare (in primis, C.S.M. e Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra a iosa riportate) formatasi sui diversi temi d’interesse (sul punto, come già detto, veggasi l’inserto speciale sulla riforma della responsabilità disciplinare, allegato al già citato fasc. 7 / 2006 del settimanale giuridico ""Diritto e Giustizia"", e la stessa Relazione di accompagnamento al Decreto 109).

E quindi già da subito si deve sgombrare il campo da quella che potrebbe essere subito la prima obiezione piuttosto pretestuosa e temeraria, sollevata dai soggetti (eventualmente) denunziati in sede di procedimento disciplinare.

Il pretesto, cioè, di ritenere che la predetta ""tipizzazione"" possa (ipoteticamente ed asseritamente) valere solo per le condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 109 / 2006 (e quindi, dopo l’oramai famoso 19 giugno 2006).

Basta scorrere velocemente i vari << manuali dell’udienza disciplinare >> dispensati negli anni dal C.S.M. per rendersi conto della palese temerarietà di un’asserzione del genere.

L’aver fissato un elenco particolareggiato di condotte solo a partire da una certa data, a rigor di logica, sicuramente non può giammai obliterare il disvalore di quelle azioni od omissioni che, ancorché realizzate prima di quella data (19 giugno 2006), siano pienamente sussumibili anche nelle fattispecie delineate dal nuovo Decreto Legislativo; e questo per il semplice motivo per cui ad attestare tale disvalore è stato, negli ultimi decenni, quella stessa giurisprudenza disciplinare e civile appena sopra analiticamente esposta.

L’elencazione delle fattispecie di rilievo disciplinare, contenute nella Legge / Delega 25 luglio 2005 nr.150 e (almeno fino ad oggi) attuate con il relativo Decreto Legislativo 109 / 2006, costituisce un punto di riferimento di valore indubbiamente vincolante per lo stesso giudice disciplinare, atteso che tale elencazione può, senza tema di smentite, essere equiparata ad una sorta di interpretazione autentica, da far valere ora per allora (allora – data di commissione del fatto addebitato) di quella cd. ""clausola generale"", prevista dall’articolo 18 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946 nr.511 e che, notoriamente, tanto ha fatto dibattere nel passato per la sua genericità. Dopo questo ulteriore schiarimento, si deve esaminare l’articolato d’interesse del Decreto 109, e cogliere i numerosi ed incontrovertibili riscontri concreti delle varie fattispecie disciplinari risaltate dalle circa 30 sentenze sopra pedantemente trascritte, ma soprattutto da un dirimente diritto positivo, non più seriamente controvertibile.

*§*§*§

16. ALCUNI PRECETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2006 NR.109. RIFLESSIONI SULLE FATTISPECIE DISCIPLINARMENTE RILEVANTI DELLA ""GRAVE VIOLAZIONE DI LEGGE"", DEL ""TRAVISAMENTO DEI FATTI"", DEL ""DIFETTO DI MOTIVAZIONE"", DELL’ERRORE MACROSCOPICO. IL CANONE ERMENEUTICO DELL’INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLE NORME, QUALE LIMITE NORMATIVO CATEGORICO, RISPETTO AD UNA DISINVOLTA E CREATIVA ATTIVITA’ INTERPRETATIVA.

La 4° ed ultima parte verrà pubblicata sul prossimo numero on line

del mese di gennaio-febbraio-marzo 2008

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